TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA
art. 6 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. La traduzione in lingua italiana di cui all’articolo 148, comma 5 del Codice può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario.
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016