TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA – art. 6 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA
art. 6 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La traduzione in lingua italiana di cui all’articolo 148, comma 5 del Codice può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016