“Microporosa” per una vernice o pittura. Il consumatore percepirebbe il segno come un prodotto con piccoli pori quindi come indicativo delle caratteristiche e della specie del prodotto vernice.
Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 31/10/2023
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(MI)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ****************
Torre Boldone
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
[pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
[abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese
attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli.
Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/microporoso/
https://dle.rae.es/micro-#PBNhesD
https://dle.rae.es/poroso?m=form
https://dicionario.priberam.org/microporoso
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché capi di abbigliamento e
calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono
una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
(costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti
all’interno di un’etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il
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consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla
qualità/specie dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, i
segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono
privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet
condotta in data 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è utilizzato
abitualmente nel mercato di riferimento:
https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html
https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-comus
https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-esterno-3815
https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodottieattrezzatura-62
https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-GlyceroMultisupporto/dp/B088P5S99P
https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-CortaBianca_L/dp/B08CN717MN
https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/
https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligentservice12302
https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/07/2023 che possono essere
sintetizzate come segue.
- le conclusioni dell’Ufficio relative al significato del termine “MICORPOSA” in
relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché
il termine “esclusivamente“ incluso nel disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un segno
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ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre
che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti
e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi
di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu,
EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45).
Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo
stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno
sforzo cognitivo da parte del richiedente.
Ritiene il richiedente che l’elemento grafico del segno sia “una
fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta
appare costituita da un’impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata
una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo
inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita
da un’impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta
“MICROPOROSA” in caratteri bianchi, tutti minuscoli” - Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti marchi:
- MUE n. 016815763 nelle classi 18, 25, 35 registrato il 25/08/2020
- IR n. 1457502 nelle classi 9 e 28 registrato il 29/11/2018
che sarebbero “sono esenti da rivendicazioni (es: preesistenza, acquisizione
carattere distintivo in seguito all’uso, ecc…) da parte del titolare in fase di
domanda di registrazione nonché esenti da rilievi ufficiali in fase di esame.
- In relazione all’uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva,
asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall’EUIPO siano irrilevanti poiché
tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli
esempi sono datati 11/05/2023. - Infine il richiedente rivendica l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non
vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera presa solo
quado la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene opportuno ricordare che perché
un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto
articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini
descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei
medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che
questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo
dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione,
qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
Un termine può avere vari significati e tutti possono, nelle loro differenti accezioni, avere un
significato descrittivo, a seconda dei prodotti in relazione ai quali sono usati.
Tale è non il caso del termine MICROPOROSA che in tutti gli esempi presentati dall’Ufficio
viene usato per descrivere che i prodotti presentano dei micro pori che permettono ai
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materiali di respirare o di avere maggiore aderenza. Le argomentazioni di cui al punto n.1
debbono dunque essere rigettate
In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.2 si rileva che se da un lato una
rappresentazione grafica può aggiungere carattere distintivo a un termine che di per se ne è
privo, tale non è il caso del marchio in questione dove la rappresentazione grafica non è in
grado di compensare la descrittivitá del termine.
Per chiarire meglio tale concetto si ponga l’esempio del termine inglese ‘waterproof’
(impermeabile) usato per indicare che un materiale è appunto impermeabile.
Da una ricerca su Google effettuata in datata 31/10/2023 è emerso che tale termine è
spesso rappresentato tramite numerosi espedienti grafici:
https://www.google.com/search?
q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj74OWqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-
cCegQIABAA&oq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAE
B4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB46BAgjECc6
BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy1
3aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-
AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#imgrc=510ktfB8hGa28M
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Non vi è alcun dubbio che nonostante alcune delle suddette immagini siano molto più
articolate del segno del richiedente, esse sarebbero tutte descrittive di una caratteristica dei
prodotti a cui potrebbero essere apposte.
Per ciò che concerne la richiesta di parità di trattamento, si ricorda che la giurisprudenza
consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
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marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Obiter dicta, si fa presente che i casi citati dal richiedente non sono pertinenti in quanto
entrambi sono stati oggetto di rifiuto provvisorio e entrambi sono stati poi registrati per quasi
tutti i prodotti richiesti, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Fra l’altro la decisione
relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data 13/11/2019 dal firmatario della
presente. Tale decisione, cos’i come ogni decisione dell’Ufficio, è accessibile tramite il
database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al
seguente indirizzo https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016815763 e la
comunicazione da cercare è la seguente:
Anche le argomentazioni di cui al punto n.3 debbono essere rigettate.
Le argomentazioni di cui al punto n.4 sembrano eccessivamente puntigliose. Prima di tutto,
si rileva che gli esempi di uso nel mercato sono solo stati presentati ad abundantiam per
confermare il significato fornito tramite i dizionari. Inoltre sembra abbastanza improbabile
che dalla data di presentazione della domanda (23/02/2023), alla redazione della domanda
alla data di redazione dell’obiezione 11/05/2023, internet si sia popolato di usi descrittivi del
termine.
Tutto ciò premesso, vista la linea argomentativa che il richiedente ha ritenuto opportuno
seguire si precisa a titolo esemplificativo, che:
L’uso del termine nella pagina https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosaper-il-legno-al-comus è del 05/05/2019:
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L’uso del termine nella pagina https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciareporte-in-legno-prodotti-e-attrezzatura-62 è del 07/03/2022.
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L’uso nella pagina Amazon ® https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9niteGlycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P
è del 15/12/2020.
Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati dei
dizionari l’Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini.
Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate.
I merito alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso, poiché la
rivendicazione è stata presentata come “secondaria” l’Ufficio esaminerà la medesima e le
prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva.
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Se la rivendicazione fosse stata presentata come “primaria”, l’Ufficio avrebbe emesso
un’unica decisione sulla capacità distintiva intrinseca e su quella acquisita, nella presente
decisione.
In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l’Ufficio concederà al richiedente
un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno.
IV. Conclusioni
Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE [la domanda di MUE n. 018852516 è dichiarata descrittiva e
non distintiva per i seguenti prodotti:
Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
[pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
[abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti chimici per la stampa,
prodotti chimici per per l’industria, prodotti chimici leganti per calcestruzzo,
prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici impermeabilizzanti,
prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al dettaglio e
all’ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori, prodotti chimici
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per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti, stabilizzatori
di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia, come anche
all’agricoltura all’orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita al dettaglio e
all’ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato
grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli incendi,
preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati
all’industria; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di mastici e altri
riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici], preparati
chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle intemperie
[chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti chimici per
l’avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al dettaglio e
all’ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non
isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti],
idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti],
idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di pitture a
base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti
impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici,
lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per
intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di
sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e
l’incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per
pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il
legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di
vendita al dettaglio e all’ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di
stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la
conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche,
coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al
dettaglio e all’ingrosso di prodotti per l’edilizia, materiali ed elementi
dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno
lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per
conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi
in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per
progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per
progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici.
A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
EUR.
Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.