Registrare il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile

“Microporosa” per una vernice o pittura. Il consumatore percepirebbe il segno come un prodotto con piccoli pori quindi come indicativo delle caratteristiche e della specie del prodotto vernice.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 31/10/2023
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(MI)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ****************
Torre Boldone
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
[pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
[abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese
attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli.
Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/microporoso/
https://dle.rae.es/micro-#PBNhesD
https://dle.rae.es/poroso?m=form
https://dicionario.priberam.org/microporoso
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché capi di abbigliamento e
calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono
una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
(costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti
all’interno di un’etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il
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consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla
qualità/specie dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, i
segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono
privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet
condotta in data 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è utilizzato
abitualmente nel mercato di riferimento:
https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html
https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-comus
https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-esterno-3815

https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodottieattrezzatura-62
https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-GlyceroMultisupporto/dp/B088P5S99P
https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-CortaBianca_L/dp/B08CN717MN
https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/
https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligentservice12302
https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/07/2023 che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. le conclusioni dell’Ufficio relative al significato del termine “MICORPOSA” in
    relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché
    il termine “esclusivamente“ incluso nel disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
    c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un segno
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    ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre
    che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti
    e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
    immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi
    di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu,
    EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45).
    Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo
    stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno
    sforzo cognitivo da parte del richiedente.
    Ritiene il richiedente che l’elemento grafico del segno sia “una
    fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta
    appare costituita da un’impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata
    una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo
    inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita
    da un’impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta
    “MICROPOROSA” in caratteri bianchi, tutti minuscoli”
  2. Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti marchi:
  • MUE n. 016815763 nelle classi 18, 25, 35 registrato il 25/08/2020
  • IR n. 1457502 nelle classi 9 e 28 registrato il 29/11/2018
    che sarebbero “sono esenti da rivendicazioni (es: preesistenza, acquisizione
    carattere distintivo in seguito all’uso, ecc…) da parte del titolare in fase di
    domanda di registrazione nonché esenti da rilievi ufficiali in fase di esame.
  1. In relazione all’uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva,
    asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall’EUIPO siano irrilevanti poiché
    tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli
    esempi sono datati 11/05/2023.
  2. Infine il richiedente rivendica l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
    articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non
    vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera presa solo
    quado la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene opportuno ricordare che perché
    un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto
    articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini
    descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei
    medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che
    questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo
    dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione,
    qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
    dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
    EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
    Un termine può avere vari significati e tutti possono, nelle loro differenti accezioni, avere un
    significato descrittivo, a seconda dei prodotti in relazione ai quali sono usati.
    Tale è non il caso del termine MICROPOROSA che in tutti gli esempi presentati dall’Ufficio
    viene usato per descrivere che i prodotti presentano dei micro pori che permettono ai
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    materiali di respirare o di avere maggiore aderenza. Le argomentazioni di cui al punto n.1
    debbono dunque essere rigettate
    In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.2 si rileva che se da un lato una
    rappresentazione grafica può aggiungere carattere distintivo a un termine che di per se ne è
    privo, tale non è il caso del marchio in questione dove la rappresentazione grafica non è in
    grado di compensare la descrittivitá del termine.
    Per chiarire meglio tale concetto si ponga l’esempio del termine inglese ‘waterproof’
    (impermeabile) usato per indicare che un materiale è appunto impermeabile.
    Da una ricerca su Google effettuata in datata 31/10/2023 è emerso che tale termine è
    spesso rappresentato tramite numerosi espedienti grafici:
    https://www.google.com/search?
    q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj74OWqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-
    cCegQIABAA&oq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAE
    B4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB46BAgjECc6
    BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy1
    3aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-
    AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#imgrc=510ktfB8hGa28M
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    Non vi è alcun dubbio che nonostante alcune delle suddette immagini siano molto più
    articolate del segno del richiedente, esse sarebbero tutte descrittive di una caratteristica dei
    prodotti a cui potrebbero essere apposte.
    Per ciò che concerne la richiesta di parità di trattamento, si ricorda che la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
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    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Obiter dicta, si fa presente che i casi citati dal richiedente non sono pertinenti in quanto
    entrambi sono stati oggetto di rifiuto provvisorio e entrambi sono stati poi registrati per quasi
    tutti i prodotti richiesti, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Fra l’altro la decisione
    relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data 13/11/2019 dal firmatario della
    presente. Tale decisione, cos’i come ogni decisione dell’Ufficio, è accessibile tramite il
    database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al
    seguente indirizzo https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016815763 e la
    comunicazione da cercare è la seguente:
    Anche le argomentazioni di cui al punto n.3 debbono essere rigettate.
    Le argomentazioni di cui al punto n.4 sembrano eccessivamente puntigliose. Prima di tutto,
    si rileva che gli esempi di uso nel mercato sono solo stati presentati ad abundantiam per
    confermare il significato fornito tramite i dizionari. Inoltre sembra abbastanza improbabile
    che dalla data di presentazione della domanda (23/02/2023), alla redazione della domanda
    alla data di redazione dell’obiezione 11/05/2023, internet si sia popolato di usi descrittivi del
    termine.
    Tutto ciò premesso, vista la linea argomentativa che il richiedente ha ritenuto opportuno
    seguire si precisa a titolo esemplificativo, che:
    L’uso del termine nella pagina https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosaper-il-legno-al-comus è del 05/05/2019:
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    L’uso del termine nella pagina https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciareporte-in-legno-prodotti-e-attrezzatura-62 è del 07/03/2022.
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    L’uso nella pagina Amazon ® https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9niteGlycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P
    è del 15/12/2020.
    Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati dei
    dizionari l’Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini.
    Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate.
    I merito alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso, poiché la
    rivendicazione è stata presentata come “secondaria” l’Ufficio esaminerà la medesima e le
    prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva.
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    Se la rivendicazione fosse stata presentata come “primaria”, l’Ufficio avrebbe emesso
    un’unica decisione sulla capacità distintiva intrinseca e su quella acquisita, nella presente
    decisione.
    In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l’Ufficio concederà al richiedente
    un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno.
    IV. Conclusioni
    Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE [la domanda di MUE n. 018852516 è dichiarata descrittiva e
    non distintiva per i seguenti prodotti:
    Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
    acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
    esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
    isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
    [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
    pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
    stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
    preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
    mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
    naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
    tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
    legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
    inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
    oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
    lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
    Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
    lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
    donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
    felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
    gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
    [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
    intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
    sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
    viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
    kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti chimici per la stampa,
    prodotti chimici per per l’industria, prodotti chimici leganti per calcestruzzo,
    prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici impermeabilizzanti,
    prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al dettaglio e
    all’ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori, prodotti chimici
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    per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti, stabilizzatori
    di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia, come anche
    all’agricoltura all’orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita al dettaglio e
    all’ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato
    grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli incendi,
    preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati
    all’industria; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di mastici e altri
    riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici], preparati
    chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle intemperie
    [chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti chimici per
    l’avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al dettaglio e
    all’ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non
    isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti],
    idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti],
    idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di pitture a
    base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti
    impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici,
    lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per
    intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
    deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di
    sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e
    l’incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per
    pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il
    legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di
    vendita al dettaglio e all’ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di
    stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la
    conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche,
    coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al
    dettaglio e all’ingrosso di prodotti per l’edilizia, materiali ed elementi
    dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno
    lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di
    ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per
    conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi
    in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per
    progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per
    progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici.
    A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
    confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
    dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
    a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
    della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
    scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
    ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
    EUR.
    Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
    dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
    dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.