ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
art. 181 Codice Proprietà Industriale
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;
c) l’opposizione è ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva (1);
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177.
(1) Lettera modificata dall’articolo 95 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016