ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 181 Codice Proprietà Industriale

ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
art. 181 Codice Proprietà Industriale

1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

b) le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;

c) l’opposizione è ritirata;

d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva (1);

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177.

(1) Lettera modificata dall’articolo 95 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016