DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE
art. 166 Codice Proprietà Industriale
1. La denominazione proposta per la nuova varietà:
a) deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varieta’ vegetali (1);
b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
(1) Lettera sostituita dall’articolo 84 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016