DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE – art. 166 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE
art. 166 Codice Proprietà Industriale

1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

a) deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varieta’ vegetali (1);

b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.

(1) Lettera sostituita dall’articolo 84 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016