DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ MARCHI
art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell’articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016