DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ MARCHI – art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ MARCHI
art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell’articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016