DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ MARCHI – art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ MARCHI
art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell’articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016