ATTI DI PIRATERIA
art. 144 Codice Proprietà Industriale
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta’ industriale realizzate dolosamente in modo sistematico (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 67 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016