ATTI DI PIRATERIA – art. 144 Codice Proprietà Industriale

ATTI DI PIRATERIA
art. 144  Codice Proprietà Industriale

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta’ industriale realizzate dolosamente in modo sistematico (1).

(1) Comma sostituito dall’articolo 67 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016