CORREZIONI ED INTEGRAZIONI
art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all’opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016