CORREZIONI ED INTEGRAZIONI art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
CORREZIONI ED INTEGRAZIONI
art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all’opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016