PROROGA
art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l’articolo 191 del Codice.
2. Nel caso di cui all’articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell’Ufficio.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016