PROROGA art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PROROGA
art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l’articolo 191 del Codice.

2. Nel caso di cui all’articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell’Ufficio.

 

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016