DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI
art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016
![Bookmark and Share](http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif)