DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI – art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI
art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016