RELAZIONE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
art. 243 bis Codice Proprietà Industriale
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.
(1) Articolo inserito dall’articolo 126 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016