RELAZIONE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE- art. 243 BIS Codice Proprietà Industriale
RELAZIONE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
art. 243 bis Codice Proprietà Industriale
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.
(1) Articolo inserito dall’articolo 126 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016