NULLITA’
art. 25 Codice Proprietà Industriale
1. Il marchio è nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’articolo 12;
b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se è in contrasto con il disposto dell’articolo 8;
d) nel caso dell’articolo 118, comma 3, lettera b).
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016