NULLITA’ – art. 25 Codice Proprietà Industriale

NULLITA’
art. 25 Codice Proprietà Industriale

1. Il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’articolo 12;

b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;

c) se è in contrasto con il disposto dell’articolo 8;

d) nel caso dell’articolo 118, comma 3, lettera b).

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016