Se il prodotto non possiede la caratteristica che viene indicata letteralmente nella parte denominativa del segno che si vuole tutelare, il segno è ingannevole agli occhi del pubblico di riferimento. Allo stesso modo, se il prodotto avesse effettivamente quella caratteristica, sarebbe lo stesso non registrabile perchè descrittivo per cui non distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/09/2024
**********Napoli
ITALIA
Fascicolo nº:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
MARGHERITA LIEVITATA
Marchio denominativo
********** (SA)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere
b), c) e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo e perché può indurre in errore il pubblico se usato in
relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
I. Sintesi dei fatti
In data 09/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Conserve di pomodoro; Pomodori pelati; Concentrato di pomodoro; Pomodori
trattati; Estratti di pomodoro; Succo di pomodoro per la cucina; Pomodori in
scatola; Concentrato di pomodori [purea]; Condensato di pomodori.
Pane; Pane biscottato; Pane multicereali; Pane semicotto; Concentrati per
pane; Biscotti di pane; Crostini di pane; Pane integrale; Pane croccante; Pane
non lievitato; Lievito; Estratti di lievito; Pane e panini; Impasto per il pane;
Pane ripieno; Pane precotto; Pane fresco; Lievito istantaneo; Lievito
[naturale]; Lievito in polvere; Pane al malto; Pizze; Pasta per pizza; Pizza
ripiena; Impasto per pizza; Farina per pizza;
Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
principali:
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- Il segno contiene l’elemento «LIEVITATA». Il pubblico di riferimento di lingua italiana
attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: aumentata di volume, rigonfiata
(detto della pasta) per l’azione dei gas durante la fermentazione dovuta al lievito.
• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
utilizzo in relazione a pane non lievitato nella Classe 30, poiché trasmette una chiara
indicazione che il prodotto per il quale è sollevata obiezione ha subito un aumento di
volume per la fermentazione dovuta al lievito presente in esso, mentre detto prodotto
non può in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente
serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito al tipo e al
contenuto/ingrediente del prodotto per il quale è sollevata obiezione.
Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti
conclusioni principali:
• Il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: tipo di pizza napoletana condita con mozzarella e pomodoro,
aumentata di volume per la fermentazione dovuta al lievito.
• Il suddetto significato dei termini «MARGHERITA LIEVITATA», di cui il marchio è
composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/margherita/ ;
https://www.treccani.it/vocabolario/lievitare/ .
Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
rifiuto.
• Il significato di cui sopra, relativamente ai prodotti in obiezione, è riscontrabile negli
esempi a seguire:—-
https://cookidoo.it/recipes/recipe/it-IT/r811096 ;
https://blog.giallozafferano.it/speziata/pizza-margherita-di-pan-bruschetta-veloce-
esemplice/ ;
https://www.360shop.it/home/Pizzette-di-pasta-sfoglia-surgelate-1000gr-
p202103175 ;
https://www.cucchiaio.it/ricetta/pizza-di-pane-ricca .
Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
rifiuto.
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti per i quali è sollevata la presente obiezione quali, ad esempio, pomodori
pelati, della classe 29, e lievito; farina per pizza, della classe 30, sono destinati alla
preparazione di un prodotto avente le caratteristiche di un tipo di pizza napoletana
condita con mozzarella e pomodoro, aumentata di volume per la fermentazione
dovuta al lievito. Allo stesso modo, i prodotti della classe 30 quali, ad esempio, pane;
pane ripieno; pizze, sono prodotti da forno che possono avere le caratteristiche di
una pizza del tipo appena descritto o essere destinati a loro volta alla preparazione di
un prodotto avente le caratteristiche di tale tipo di pizza napoletana. Pertanto, il
segno descrive natura, tipo, e destinazione, dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
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II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), e articolo
7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 999 947 è
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.