Quando un Marchio è considerato ingannevole non può essere registrato – Alicante 02-09-2024

Se il prodotto non possiede la caratteristica che viene indicata letteralmente nella parte denominativa del segno che si vuole tutelare, il segno è ingannevole agli occhi del pubblico di riferimento. Allo stesso modo, se il prodotto avesse effettivamente quella caratteristica, sarebbe lo stesso non registrabile perchè descrittivo per cui non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/09/2024
**********Napoli
ITALIA
Fascicolo nº:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

MARGHERITA LIEVITATA
Marchio denominativo
********** (SA)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere
b), c) e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo e perché può indurre in errore il pubblico se usato in
relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
I. Sintesi dei fatti
In data 09/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Conserve di pomodoro; Pomodori pelati; Concentrato di pomodoro; Pomodori
trattati; Estratti di pomodoro; Succo di pomodoro per la cucina; Pomodori in
scatola; Concentrato di pomodori [purea]; Condensato di pomodori.
Pane; Pane biscottato; Pane multicereali; Pane semicotto; Concentrati per
pane; Biscotti di pane; Crostini di pane; Pane integrale; Pane croccante; Pane
non lievitato; Lievito; Estratti di lievito; Pane e panini; Impasto per il pane;
Pane ripieno; Pane precotto; Pane fresco; Lievito istantaneo; Lievito
[naturale]; Lievito in polvere; Pane al malto; Pizze; Pasta per pizza; Pizza
ripiena; Impasto per pizza; Farina per pizza;
Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
principali:
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  • Il segno contiene l’elemento «LIEVITATA». Il pubblico di riferimento di lingua italiana
    attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: aumentata di volume, rigonfiata
    (detto della pasta) per l’azione dei gas durante la fermentazione dovuta al lievito.
    • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
    utilizzo in relazione a pane non lievitato nella Classe 30, poiché trasmette una chiara
    indicazione che il prodotto per il quale è sollevata obiezione ha subito un aumento di
    volume per la fermentazione dovuta al lievito presente in esso, mentre detto prodotto
    non può in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente
    serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito al tipo e al
    contenuto/ingrediente del prodotto per il quale è sollevata obiezione.
    Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti
    conclusioni principali:
    • Il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: tipo di pizza napoletana condita con mozzarella e pomodoro,
    aumentata di volume per la fermentazione dovuta al lievito.
    • Il suddetto significato dei termini «MARGHERITA LIEVITATA», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/margherita/ ;
    https://www.treccani.it/vocabolario/lievitare/ .
    Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
    rifiuto.
    • Il significato di cui sopra, relativamente ai prodotti in obiezione, è riscontrabile negli
    esempi a seguire:—-
    https://cookidoo.it/recipes/recipe/it-IT/r811096 ;
    https://blog.giallozafferano.it/speziata/pizza-margherita-di-pan-bruschetta-veloce-
    esemplice/ ;
    https://www.360shop.it/home/Pizzette-di-pasta-sfoglia-surgelate-1000gr-
    p202103175 ;
    https://www.cucchiaio.it/ricetta/pizza-di-pane-ricca .
    Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
    rifiuto.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti per i quali è sollevata la presente obiezione quali, ad esempio, pomodori
    pelati, della classe 29, e lievito; farina per pizza, della classe 30, sono destinati alla
    preparazione di un prodotto avente le caratteristiche di un tipo di pizza napoletana
    condita con mozzarella e pomodoro, aumentata di volume per la fermentazione
    dovuta al lievito. Allo stesso modo, i prodotti della classe 30 quali, ad esempio, pane;
    pane ripieno; pizze, sono prodotti da forno che possono avere le caratteristiche di
    una pizza del tipo appena descritto o essere destinati a loro volta alla preparazione di
    un prodotto avente le caratteristiche di tale tipo di pizza napoletana. Pertanto, il
    segno descrive natura, tipo, e destinazione, dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
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    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), e articolo
    7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 999 947 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.