VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022
GUARDAMAGNA E ASSOCIATI
Piazza San Pietro in Gessate, 2
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018677721
Vostro riferimento:
Marchio: VOCAL CARE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Danila Satragno
Via Montenotte, 19
I-17100 Savona
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: cura, attenzione, salute della voce.
Il suddetto significato dei termini “VOCAL” e “CARE” di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico
in data 20.04.2022 all’ indirizzo
https://www.lexico.com/definition/vocal)
Traduzione non ufficiale all’italiano: riferito alla voce umana
CARE The provision of what is necessary for the health, welfare,
maintenance, and protection of someone or something. (informazioni
estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo
https://www.lexico.com/definition/care)
Traduzione non ufficiale all’italiano: ciò che è necessario per la salute,
il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
indicativo dell’informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il
benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l’oggetto
dei servizi obbiettati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere
sintetizzate come segue.
- Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo
metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di
esso - La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare
le performance canore. - La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
- La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche
quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non
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sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non
è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle
recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente
fa riferimento a varie sentenze.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta,
quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1,2 – L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è
evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione
lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal
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consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di
complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in
italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato
dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla
dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di
primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di
riferimento.
4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la
descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del
pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve
essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio
descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla
base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o
manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013,
T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir
machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è
costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui
applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità
alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata
esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se
del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di
uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione
dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione
sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la
direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa
riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con
la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci
sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività
intrinseca né acquisita del segno.
Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
principale.
Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.
A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 16.06.2022 e il
31.08.2022.
Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
• Wikipedia.pdf
• Art. metodo.pdf
• testimonial.pdf
• testimonianza.pdf
• Copertine libri.pdf
• sciroppo e spray.pdf
• I articolo.pdf
• II articolo.pdf
• Video.pdf
• UIBM.pdf
• Video YT Efrem.pdf
• Libri estero.pdf
• Jazz Night.pdf
• A lezione.pdf
• Vocal celebrity.pdf
• Big della musica.pdf
• Voglio cantare.pdf
• Stonati.pdf
• Eurovision.pdf
• Segreti Satragno.pdf
• Alpago.pdf
• Appuntamenti.pdf
• Satragno manager.pdf
• Satragno compl.pdf
• Artisi festival.pdf
• Artisi Tributo.pdf
• Artisi Radio.pdf
• Cena in jazz.pdf
• Alda’s song.pdf
• Nnuova sede.pdf
• Artisi Summer.pdf
• 1a classe VC.pdf
• OneDay.pdf
• Nostalgia.pdf
• Loano.pdf
• Daniel Posniak.pdf
• Scuola Albenga.pdf
• apre Sanremo.pdf
• Metodo VC.pdf
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• MASTER.pdf
• VC Loano.pdf
• CORSI VC.pdf
• LO e MI novità.pdf
• Appuntamenti BL.pdf
• Vocal MN.pdf
• Casa musica.pdf
• SV accademia.pdf
• Talenti.pdf
• Strade illegali.pdf
• Chicago Popular.pdf
• Fresno24.pdf
• The Voice DE.pdf
• Congresso RA.pdf
• PEVOC14.pdf
• Sito int.pdf
• VC Google.pdf
Le summenzionate prove riguardano:
• Vari articoli di riviste e giornali,
• la pagina Wikipedia della richiedente;
• testimonianze dei clienti della richiedente
• vari video pubblicati su Youtube
• raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di
Amazon
• immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
• articoli di testate online
• registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno”
• links Amazon
In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla
registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a
d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
a favore di un solo operatore economico […].
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di
un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono
essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
percentuali determinate […].
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In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve
essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
è soddisfatta […].
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […]
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni
professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere
distintivo acquisito attraverso l’uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono
aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica,
EU:T:2013:40, § 74).
Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore
peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di
indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall’Ufficio alle loro
prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).
Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un
rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto
della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Tale
dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da
altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l’origine dei prodotti e dei servizi, il
carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui
trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il
segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di
riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e
servizi come provenienti da un’impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07,
Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
Valutazione delle prove
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La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l’esposizione del segno
al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia
e vita professionale della richiedente.
Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo
successo della richiedente nell’ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi
non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d’impresa
relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente,
per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo
rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il
territorio di riferimento.
Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla
piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva
esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in
modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine
imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di
riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da
un’impresa determinata.
Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3
RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è
stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio
un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di
riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla
richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e
duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda,
Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.
La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente
differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata
Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti
e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero
Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della
domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo
nei paesi indicati.
Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
§ 30).
Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i
consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo
acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa
notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi
al di fuori dell’Italia non prova l’esposizione dei consumatori al marchio in questione per i
prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine
commerciale ben precisa.
La mancanza di prove dell’uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può
dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in
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virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una
determinata impresa.
La domanda della richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto
essere respinta.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018677721 è
respinta in parte, vale a dire per:
Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera pres