VERMUTTINO: marchio descrittivo per una bevanda alcolica.
Il segno è VERMUTTINO: il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: «bicchierino di vermut» Il consumatore medio penserebbe che le bevande oggetto del marchio contengano vermut. Il marchio ha un carattere evidentemente descrittivo per cui non è distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/08/2023
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I- MILANO
ITALIA
Fascicolo nº: *************
Vostro riferimento: VERMUTTINO
Marchio: VERMUTTINO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ****************
I. Sintesi dei fatti
In data 14/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 32 Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande analcoliche
[non sotto forma di oli essenziali]; Bevande non alcoliche; Amari analcolici;
Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la
preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande
gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande
(Sciroppi per -); Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sorbetti sottoforma di bevande.
Classe 33 Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini
frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini
irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi
a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail
alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare
bevande.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
«bicchierino di vermut» - Il suddetto significato del termine «VERMUTTINO era supportato dai seguenti
riferimenti di dizionario e link a un sito web che evidenzia l’esistenza del vermut non
alcolico:
https://dizionario.internazionale.it/parola/vermuttino
https://spiritoautoctono.it/2022/07/20/conviv-il-vermouth-analcolico-tailor-made/
Il contenuto pertinente di tali collegamenti è stato riprodotto nella lettera d’obiezione. - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che le bevande non alcoliche e prodotti per fare bevande della classe 32 contengono
il sapore di vermut, e che le bevande alcoliche della classe 33 contengono vermut. - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. - Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018834527 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 32 Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande analcoliche
[non sotto forma di oli essenziali]; Bevande non alcoliche; Amari analcolici;
Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per
fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base
di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la
preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande
gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande
(Sciroppi per -); Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sorbetti
sottoforma di bevande.
Classe 33 Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate,
escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini
frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini
irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi
a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail
alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare bevande.
Si può inoltre procedere per i restanti prodotti:
Classe 32 Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Sidro analcolico; Acque
minerali e gassose.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.