VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Prodotti cosmetici per l’igiene orale e dentale (non per uso medico); paste
dentifricie, dentifrici, collutori; prodotti per rinfrescare l’alito; prodotti per lucidare i
denti.
Classe 5: Prodotti farmaceutici per l’igiene orale e dentale ad uso medico; adesivi
per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio
impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore,
configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati

OPPOSIZIONE N. B 2 833 237
Specchiasol s.r.l., Via Bruno Rizzi, 1/3, 37012 Bussolengo (Verona), Italia
(opponente), rappresentata da Praxi Intellectual Property S.p.A., Piazza Brà, 28,
37121 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Coop Industria – Societa’ Cooperativa, Via Saliceto, 22/H, 40013 Castel Maggiore
(BO), Italia (richiedente), rappresentata da Manzella & Associati s.r.l., Via
dell’Indipendenza, 13, 40121 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/04/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 002833237 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 840 085 è totalmente
respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE
A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 840 085. L’opposizione si basa sulla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 912 853. L’opponente ha invocato
l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b),
RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 2 di 6
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Prodotti cosmetici per l’igiene orale e dentale (non per uso medico); paste
dentifricie, dentifrici, collutori; prodotti per rinfrescare l’alito; prodotti per lucidare i
denti.
Classe 5: Prodotti farmaceutici per l’igiene orale e dentale ad uso medico; adesivi
per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 3: Prodotti per l’igiene orale.
I prodotti per l’igiene orale impugnati sono identici ai prodotti cosmetici per l’igiene
orale e dentale (non per uso medico) dell’opponente.
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande
pubblico. Il grado di attenzione si considera medio.
c) I segni
VERADENT
Marchio anteriore Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 3 di 6
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione
europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
L’elemento ‘DENT’ è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui
il greco viene capito. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno
incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua greca.
L’elemento ‘DENT’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
L’elemento ‘VERA’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
L’elemento ‘ALOE’ sarà inteso da parte del pubblico di riferimento, come il nome di
una pianta. Tale elemento si considera non distintivo dal momento che sarà percepito
come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione dal momento che si
tratta di una pianta comunemente utilizzata nell’industria cosmetica e farmaceutica.
L’elemento figurativo del dente del segno impugnato è anch’esso non distintivo per i
prodotti in questione (prodotti per l’igiene orale).
Il marchio anteriore, ‘VERADENT’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa.
I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti
(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi,
in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più
forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in
questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi
figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘VERADENT’ sebbene nel caso del
segno impugnato ‘VERA’ e ‘DENT’ siano disposti su due linee. I marchi differiscono
nel termine ‘ALOE’ (non distintivo), nell’elemento figurativo del dente (non distintivo)
e negli elementi grafici e colori (decorativi) del segno impugnato.
Pertanto, i segni sono simili in media misura.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 4 di 6
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘V-ER-A-D-E-N-T’,
presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle
lettere ‘A-L-O-E’ del segno impugnato.
Pertanto, i segni sono molto simili.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso.
Nonostante la parola ‘ALOE’ e l’elemento figurativo del dente evochino un concetto,
tali elementi sono non distintivi e, pertanto, non possono indicare l’origine
commerciale. L’attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi
verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un
confronto concettuale, l’aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della
somiglianza dei segni.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti sono identici.
I marchi sono visualmente simili in misura media e foneticamente molto simili. In
particolare, essi coincidono in ‘VERADENT’ sebbene nel caso del segno impugnato
‘VERA’ e ‘DENT’ siano disposti su due linee. I marchi differiscono nella parola ‘ALOE’
(che è non distintiva) e negli elementi grafici (che hanno natura decorativa) e
l’elemento figurativo del dente (che è non distintivo).
Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare
un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha
degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di
riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei
marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti
e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi
e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 5 di 6
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde
direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un
collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati
appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio
impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore,
configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa
(23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Considerato quanto sopra, l’identità dei prodotti in questione, le somiglianze tra i
segni, dove le differenze sono limitate a elementi non distintivi, e il grado di
attenzione medio del pubblico rilevante, sussiste un rischio di confusione per la parte
del pubblico di riferimento di lingua greca. Come precedentemente precisato nella
sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del
pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione europea n.
4 912 853 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione Opposizione
María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI
SERRANO
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 6 di 6
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EURO è stata pagata.