UNICITA’ DELL’INVENZIONE E DIVISIONE DELLA DOMANDA – art. 161 Codice Proprietà Industriale

UNICITA’ DELL’INVENZIONE E DIVISIONE DELLA DOMANDA
art. 161 Codice Proprietà Industriale

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta’ puo’ essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell’invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto (1).

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.

(1) Comma modificato dall’articolo 80 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016