TUTELA
art. 99 Codice Proprietà Industriale
1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all’ articolo 98 , ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 48, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016