TRATTAMENTO DELLE DOMANDE – art. 244 Codice Proprietà Industriale

TRATTAMENTO DELLE DOMANDE
art. 244 Codice Proprietà Industriale

 

1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.

 

 

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016