Se vogliamo registrare una bevanda spiritosa come marchio occorre fare attenzione alla normativa, nella fattispecie per TEQUILA ACAPULCO vedasi l’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 11/06/1997.
Lo stesso marchio non può essere registrato anche perché contiene l’indicazione geografica «TEQUILA», protetta dal regolamento (UE) n. 2019/787 del 17/04/2019
Tale dicitura comprende bevande alcoliche di agave che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Per questo motivo e il marchio deve essere rigettato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/04/2022 | |
GIAMBROCONO & C. S.P.A. Via Zambianchi, 3 I-24121 Bergamo ITALIA | |
Fascicolo nº: | 018559893 |
Vostro riferimento: | SQ7252AB/ms |
Marchio: | TEQUILA ACAPULCO |
Tipo di marchio: | Marchio denominativo |
Richiedente: | POLINI GROUP ITALIA S.R.L. VIA ALESSANDRO LUZZAGO 5 I-25126 BRESCIA (BS) ITALIA |
I. Sintesi dei fatti
In data 07/10/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione geografica «TEQUILA», protetta a norma del regolamento (UE) n. 2019/787 del 17/04/2019e dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 11/06/1997.
Tale dicitura comprende bevande alcoliche di agave che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, letteraj), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018559893 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI