“Tartufi d’autore” aroma di prodotti alimentari non è registrabile – 29-09-2023

“Tartufi d’Autore” per i prodotti in classe 29, 30 e i servizi in classe 31 non è distintivo per cui non è registrabile poiché rimanda all’aroma del noto e ricercato fungo che cresce sotto terra con cui si aromatizzano cibi e vivande.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/09/2023
***** Roma
ITALIA
Fascicolo nº: ***********
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ******************** ROMA
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 10/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne;
Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve
preparati; Olii e grassi commestibili; Pesci, frutti di mare e molluschi, non
vivi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova;
Zuppe e brodi, estratti di carne.
Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi
derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Ghiaccio
per raffreddare; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti
naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
Classe 31 Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: fungo
sotterraneo a forma di tubero dal caratteristico profumo penetrante, molto ricercato per
aromatizzare e guarnire vivande e che è considerato di riconosciuto valore.
I suddetti significati dei termini «TARTUFI D’AUTORE», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionario.internazionale.it/parola/tartufo
https://dizionario.internazionale.it/parola/dautore
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono tartufi che presentano
caratteristiche di alta qualità (Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali)
o che i prodotti contengono tartufo (tutti i prodotti della classe 29 possono contenere tartufo
o essere aromatizzati al tartufo). Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non
come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
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Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018854445 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.