SYN-STAR contro Senstar – Quarta Commissione 15 marzo 2022
Il settore è quello dei prodotti chimici.
In entrambi i marchi è presente il termine “Star”, termine considerabile elogiativo. L’elemento “SYN” è un prefisso inglese che significa “con o insieme” .
Il pubblico di riferimento presumibilmente sarà un professionista del settore chimico e il professionista assocerà l’elemento
“Sen” all’aggettivo inglese “delicato” e al contempo associa “SYN”
all’aggettivo “sintetica”.
Il marchio contestato “senstar” sarà associato alla sua
funzione, per cui “ad essere sensibile” e il marchio anteriore “syn star” sarà associato verrà associato alla sua caratterristica cioè ” sintetica”
Perciò non sussiste rischio di confusione del pubblico di riferimento.
DECISIONE
della Quarta Commissione di ricorso
del 15 marzo 2022
Nel procedimento R 1597/2021-4
Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Str. 1-11
45128 Essen
Germania Richiedente/ricorrente
rappresentata da Evonik Trademark Association, Rodenbacher Chaussee 4, 63457
Hanau, Germania
contro
Guanti IP Asset B.V.
Het Overloon 1
6411 te Heerpolvere
Paesi Bassi Opponente/Convenuta
rappresentata da JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Hohenstaufenring 62, 50674 grafia, Germania
Ricorso relativo al procedimento di opposizione n. B 3 063 722 (domanda di marchio
dell’Unione europea n. 17 896 670)
LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da N. Korjus (Presidente), A. Kralik (Relatore) e L. Marijnissen (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
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Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 8 maggio 2018, Evonik Operations GmbH, già
denominata Evonik Degussa GmbH (in prosieguo “la richiedente”) chiedeva la
registrazione del marchio denominativo
Senstar
per il seguente elenco di prodotti:
Classe 1 — Prodotti chimici per uso industriale; Polimeri chimici, in particolare pellicole che
formano polimeri e polimeri sensibili alla temperatura; Prodotti chimici, in particolare in forma
polimerica; Formulazioni chimiche; Addensanti chimici, in particolare addensanti a base di
polimeri sintetici; Agenti chimici, in particolare agenti sensoriali e agenti per la fornitura di
ingredienti; Additivi chimici; Ausiliari chimici; Prodotti chimici destinati all’uso come ingredienti,
in particolare ingredienti chimici attivi; Precitati prodotti per l’igiene personale, l’industria
cosmetica e farmaceutica/per la fabbricazione di prodotti per la cura della persona, cosmetici e
farmaceutici.
2 La domanda veniva pubblicata il 7 giugno 2018.
3 Indata 7 settembre 2018, MC IP Asset B.V. (“l’opponente”) presentava
un’opposizione alla registrazione della domanda di marchio pubblicata per tutti i
prodotti di cui sopra.
4 I motivi di opposizione erano quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, letterab),
RMUE.
5 L’opposizione si fondava sulla registrazione del MUE n. 14 810 147 per il
marchio denominativo
SYN-STAR
depositato il 18 novembre 2015 e registrato il 16 marzo 2016 per i seguenti
prodotti:
Classe 1 — Prodotti chimici per uso industriale per la fabbricazione di prodotti di bellezza e per la
cura della pelle; prodotti chimici e biochimici per cosmetici, prodotti per la cura della pelle e
prodotti per la protezione solare per l’assorbimento di raggi ultravioletti;
Classe 3 — Cosmetici, anche per la cura della pelle e della bellezza; cosmetici e prodotti per la
cura della pelle per la prevenzione delle ustioni solari; preparati abbronzanti e locandina; preparati
e sostanze per il condizionamento, la cura e l’aspetto della pelle, del corpo e del viso.
6 Con decisione del 16 luglio 2021 (“la decisione impugnata”), la Divisione di
Opposizione rifiutava il marchio richiesto per tutti i prodotti in contestazione in
quanto sussisteva un rischio di confusione. Al richiedente è stato ordinato di
sopportare le spese sostenute dall’opponente nel procedimento di opposizione. La
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Divisione di Opposizione ha, in particolare, motivato la propria decisione nei
seguenti termini:
– I prodotti contestatidella classe 1 sono contenuti nella categoria più ampia o
si sovrappongono con i prodotti del marchio anteriore. Pertanto, i prodotti in
conflitto sono identici.
– I prodotti sono prodotti specialistici destinati a clienti commerciali con
conoscenze o competenze professionali specifiche nella fabbricazione di
cosmetici e prodotti di bellezza e per la cura della pelle, il cui grado di
attenzione può variare da medio a elevato.
– Visivamente, i segni hanno una lunghezza simile e hanno in comune sei
lettere, poste nello stesso ordine (S, N, S, T, A e R). Inoltre, entrambi i
marchi condividono la stessa terminazione [STAR] e iniziano con la lettera
“S”. Le differenze si riscontrano nelle loro seconde lettere e nel trattino del
marchio anteriore. Nel complesso, essi sono visivamente simili a un grado
medio.
– Sotto ilprofilo fonetico, i segni presentano sette fonemi, sei dei quali sono
posti nello stesso ordine con un ritmo e intonazione identici. La pronuncia
differisce nelle vocali, vale a dire nei suoni di “Y” del marchio anteriore e
“E” del segno contestato che per una parte del pubblico sono molto simili. La
lieve diversa pronuncia di “SYN” e “SEN” non è molto percepibile per una
parte del pubblico e, di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.
– Sotto il profilo concettuale, il termine “Star” sarà compreso da gran parte del
pubblico di riferimentoa un termine elogiativo. L’elemento “SYN” è un
prefisso inglese che significa “con o insieme” e il marchio contestato è privo
di significato e sarà visto come una parola di fantasia. Il termine “STAR”,
comune ai due marchi, sarà associato al suo significato e, in tale misura, i
segni sono concettualmente simili.
– Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.
– I segni presentano un grado medio di somiglianza visiva e sono altamente
simili dal punto di vista fonetico. Sotto il profilo concettuale, esiste una
somiglianza per il pubblico che percepisce il significato del termine “Star”.
Poiché i prodotti in questione sono stati ritenuti identici, le differenze nei
segni non sono sufficienti ad escludere il rischio che parti del pubblico di
riferimento creino che i prodotti recanti il marchio richiesto provengano
dall’impresa che appartiene al titolare del marchio anteriore o da un’impresa
economicamente collegata.
– Ne consegue che sussiste un rischio di confusione e il marchio contestato
deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
7 Il 16 settembre 2021 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione
impugnata, chiedendo che la decisione fosse annullata integralmente. La memoria
contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 10 novembre 2021.
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8 Nella sua risposta ricevuta il 22 dicembre 2021, l’opponente chiedeva il rigetto del
ricorso.
Conclusioni e argomenti delle parti
9 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come
segue:
– Sifa riferimento ai precedenti argomenti presentati in prima istanza e si
ripetono le stesse argomentazioni a sostegno del ricorso.
– In particolare, il pubblico di riferimento è costituito esclusivamente da
“professionisti del settore chimico”, dotati di un elevato grado di attenzione e
di avvisi/analisi di prodotti differenti e di marchi differenti. Questi
professionisti comprenderanno che il suffisso “star” è esclusivamente
descrittivo e, pertanto, i prefissi “Sen” e “SYN” sono gli elementi che sono
senza dubbio gli elementi distintivi e dominanti in entrambi i marchi.
– È pacifico che un professionista del settore chimico assocerà l’elemento
“Sen” all’aggettivo inglese “delicato” e al contempo associa “SYN”
all’aggettivo “sintetica”. Pertanto, gli elementi dominanti di entrambi i segni
sono concettualmente diversi: il marchio contestato è associato alla sua
funzione, vale a dire “ad essere sensibile” e al marchio anteriore associato al
suo carattere/natura, vale a dire “da sintetica”. Di conseguenza, le differenze
fonetiche, visive e concettuali sono chiarissime che il pubblico di riferimento,
ossia i professionisti del settore chimico, non presume che i prodotti in
questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente
legate tra loro.
– Considerato quanto sopra, non sussiste rischio di confusione da parte del
pubblico di riferimento e la decisione della Divisione di Opposizione n. B
3 063 722 deve essere annullata.
10 Gli argomenti presentati in risposta possono essere sintetizzati come segue:
– Sussiste un rischio di confusione tra il marchio contestato e il marchio
anteriore.
– Anche se il pubblico di riferimento può essere costituito da clienti
commerciali dotati di conoscenze o competenze professionali specifiche nella
fabbricazione di prodotti cosmetici e di bellezza e per la cura della pelle, essi
non prestano necessariamente un livello di attenzione elevato ai marchi in
relazione ai prodotti in questione in generale. Il livello di attenzione può
essere solo medio e può variare.
– I prodotti contestati nella Classe 1 si sovrappongono o sono inclusi nella più
ampia categoria dei prodotti dei marchi anteriori. Pertanto i due termini sono
identici.
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– Anche isegni sono molto simili. Visivamente, essi hanno una lunghezza
simile e coincidono in sei su sette lettere poste nello stesso ordine. Il trattino
nel marchio contestato è di lieve entità ed è probabile che passerà
inosservato. Visivamente simili a un grado elevato.
– Sotto ilprofilo fonetico, essi sono altresì altamente simili soprattutto a causa
delle lettere coincidenti “S * NSTAR” e della struttura dei segni (entrambi
composti da due sillabe), che conferiscono a questi due segni un ritmo e una
pronuncia simili. La pronuncia leggermente diversa di “SYN” e “SEN” è
difficilmente percepibile.
– Sotto ilprofilo concettuale, i segni non hanno alcun significato per il pubblico
di riferimento. Tuttavia “Senstar” sarà compreso per “SYN-STAR”, pertanto
la presunta differenza concettuale rimarrà inosservata. Pertanto, si ritiene che
i segni siano almeno concettualmente simili in media misura.
– La differenza tra i marchi è talmente insignificante che le somiglianze
superano queste lievi differenze. I segni sono molto simili e i prodotti in
conflitto sono identici.
– Anche ipotizzando che il pubblico di riferimento prestasse maggiore
attenzione, sussiste un rischio di confusione perché anche i clienti che
prestano un grado di attenzione elevato devono fare affidamento sul ricordo
imperfetto dei marchi. Di conseguenza, sussiste un rischio di confusione tra i
marchi in conflitto.
– Il ricorso deve essere respinto e la domanda di MUE n. 17 896 670 deve
essere respinta in toto.
Motivazione
11 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE.
Ed è ricevibile.
Ambito del ricorso
13 La richiedente che ha depositato il ricorso ha impugnato integralmente la
decisione impugnata. Diconseguenza, la Commissione valuterà se la decisione
impugnata ha accolto l’opposizione nella sua interezza sulla base dei motivi di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
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Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
14 Aisensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in seguito all’opposizione
del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla
registrazione se, a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e
dell’identità o somiglianza dei prodotti per i quali i due marchi sono stati richiesti,
sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio
anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione
con il marchio anteriore.
15 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione, aisensi di
tale articolo, la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in
questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese
economicamente legate tra loro (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
16 Ai finidell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, un rischio
di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in
conflitto, sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi
designano. Tali condizioni sono cumulative (22/01/2009, T-316/07, easyHotel,
EU:T:2009:14, § 42). Inoltre, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o
servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa (14/12/2006, T-81/03, & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397,
§ 74).
Comparazione dei prodotti
17 Pervalutare la somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, occorre tener
conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i
servizi. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro
destinazione, le loro modalità d’utilizzazione, nonché la loro concorrenzialità o
complementarità (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
Ulteriori fattori includono la destinazione dei prodotti e servizi,
indipendentemente dal fatto che possano essere fabbricati, venduti o forniti dalla
stessa impresa o da imprese economicamente collegate, nonché i loro canali di
distribuzione e i loro punti vendita.
18 La Divisione di Opposizione ha correttamente ritenuto che le “sostanze chimiche
per l’industria e gli additivi chimici destinati alla cura personale, all’industria
cosmetica e farmaceutica/alla fabbricazione di prodotti per la cura personale,
cosmetici e farmaceutici”, rientranti nella classe 1, fossero identici ai precedenti
“prodotti chimici per uso industriale per la fabbricazione di prodotti di bellezza e
per la cura della pelle” nella stessa classe, dal momento che i primi includono,in
quanto categoria più ampia, i prodotti coperti dal marchio anteriore (14/02/2019,
T-63/18, TabRO Grande Meat in Style (fig.)/TORE, § 27, EU:T:2019:89, § 29.
19 Inoltre, i “polimeri chimici contestati, in particolare pellicole che formano
polimeri e polimeri sensibili alla temperatura; prodotti chimici, in particolare in
forma polimerica; formulazioni chimiche; addensanti chimici, in particolare
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addensanti a base di polimeri sintetici; agenti chimici, in particolare agenti
sensoriali e agenti per la fornitura di ingredienti; ausiliari chimici; prodotti
chimici destinati all’uso come ingredienti, in particolare ingredienti chimici attivi;
i prodotti citati in precedenza per l’igiene personale, l’industria cosmetica e
farmaceutica/per la fabbricazione di prodotti per la cura della persona, cosmetici e
farmaceutici” si sovrappongono con “prodotti chimici per uso industriale per la
fabbricazione di prodotti di bellezza e per la cura della pelle” dell’opponente.
Pertanto i due termini sono identici.
20 Queste considerazioni non possono essere alterate dall’argomento della
richiedente secondo cui i prodotti contestati non sono identici o simili anche ai
prodotti anteriori della classe 3. Per concludere che l’identità o somiglianza tra i
prodotti in contestazione e i prodotti anteriori non è necessario ritenere che tutti i
prodotti anteriori siano identici o simili ai prodotti in contestazione.
Pubblicodi riferimento
21 La percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento dei prodotti o dei
servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del
rischio di confusione. Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il
consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Occorre anche tener conto
del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in
funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (13/02/2007, T256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 Il pubblico di riferimento è composto da utenti che possono utilizzare sia i
prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore sia i prodotti e servizi coperti dal
marchio richiesto (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
23 Al riguardo, occorre tener conto del fatto che un pubblico ristretto e specializzato
può disporre di una conoscenza specifica dei prodotti o dei servizi contraddistinti
dai marchi in conflitto e/o mostrare, al riguardo, un livello di attenzione più
elevato rispetto al grande pubblico (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte,
EU:T:2013:13, § 38 e giurisprudenza ivi citata).
24 Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici sono prodotti
specialistici destinati a clienti commerciali dotati di conoscenze o competenze
professionali specifiche nella fabbricazione di cosmetici e prodotti di bellezza e
per la cura della pelle. Il loro grado di attenzione sarà superiore alla media.
25 Si ricorda che quando, come nel caso di specie, la protezione del marchio
anteriore si estende all’insieme dell’Unione, occorre prendere in considerazione la
percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore dei prodotti o dei
servizi di cui trattasi all’interno di tale territorio. Tuttavia, occorre ricordare che,
per rifiutare la registrazione di un marchio dell’Unione europea, è sufficiente che
un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), RMUE esista in una parte dell’Unione (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 &
T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76).
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Comparazione dei segni
26 La valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata, per quanto
attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto,
sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in
particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei segni da
parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un
ruolo determinante nella valutazione globale di tale rischio. Il consumatore medio
percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei
suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C591/12 P, Bimbo DEPn, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, ETICI
W/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
27 Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste
tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti
pertinenti, vale a dire gli aspetti visivo, fonetico e concettuale (23/10/2002, T6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, time/Timehouse, EU:T:2021:147, §
21).
28 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in
considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla
con un altro marchio. Occorre invece effettuare il confronto esaminando i marchi
in questione considerati ciascuno nel suo complesso. Benché l’impressione
complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio
complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle
sue componenti, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono
trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento
dominante (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42;
20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, ETICI
W/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
29 I segni che devono essere confrontati sono i seguenti:
30 Entrambi i marchisono denominativi. Il marchio anteriore ha sette lettere
maiuscole e un trattino mentre il marchio anteriore ha sette lettere minuscole.
Tuttavia, occorre ricordare che, nel caso dei marchi denominativi, è la parola in
quanto tale ad essere protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, contrariamente
SYN-STAR Senstar
Marchio anteriore Segno contestato
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a quanto allegato dalla richiedente, è irrilevante se i segni si trovano in lettere
maiuscole o minuscole(21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD /WeserGold et
al., EU:T:2012:1257, § 44, 46).
31 Anchese il pubblico percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non
effettua un esame dei suoi singoli elementi, resta il fatto che, percependo un
segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per loro natura, suggeriscono
un significato compiuto o che assomigliano a parole loro note (03/12/2015, T105/14, iDrive/IDRIVE, EU:T:2015:924, § 72, 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57). Nel caso di specie,il trattino del marchio anteriore separa
visivamente il segno anteriore da due elementi verbali “SYN” e “STAR”, ma
nessuno di essi è più dominante (visivamente rilevante) rispetto all’altro. Almeno
una parte del pubblico di riferimento considererà il segno contestato nel suo
complesso e non lo separerà negli elementi “Sen” e “star”.
32 L’elemento “STAR”, in entrambi i marchi, fa parte del vocabolario inglese basico
e generalmente conosciuto da gran parte del pubblico dell’Unione europea,
compreso il pubblico nei territori non anglofoni (10/09/2014, T-199/13, Star,
EU:T:2014:761, § 61; 11/05/2010, T-492/08, star foods, EU:T:2010:186, § 52).
Pertanto, il termine inglese “star” è generalmente inteso come un termine
elogiativo che enfatizza la qualità dei prodotti (07/07/2015, T-521/13, A
ASTER/A -STARS, EU:T:2015:474, § 48). Tenendo presente che i prodotti sono
“prodotti chimici” e “prodotti chimici”, questo elemento è considerato debole.
33 Nella motivazione, la richiedente sostiene che l’ elemento “SYN” del marchio
anteriore sarà percepito, in relazione a prodotti chimici e chimici, come
un’abbreviazione del termine “sintetici” che indica che i prodotti in questione
sono costituiti da ingredienti non naturali o sintetici. Mentre la Divisione di
Opposizione ha correttamente ritenuto che, in linea generale, tale elemento del
marchio anteriore sia un prefisso inglese con il significato di “con o insieme”
(informazioni tratte da Collins English Dictionary il 05/07/2021 all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/syn).
34 Tuttavia, in relazione ai prodotti chimici rilevanti, il pubblico specializzato
anglofono è suscettibile di percepirlo come un riferimento descrittivo alle
caratteristiche intrinseche dei prodotti, vale a dire che essi sono realizzati
artificiosamente dalla reazione chimica piuttosto che da sostanze naturali.
Secondo il dizionario, il prefisso “SYN” è comunemente utilizzato in inglese per
formare termini che designano prodotti sintetici, come “synfuel”, “syngas” o
“synoil” (estratti da Oxford English Dictionary,
https://www.oed.com/view/Entry/196333?rskey=rCwnpd risultato = 2 & isvanced
= # eid il 04/03/2022). La Commissione osserva che non vi sono indicazioni che
l’elemento “SYN” sarebbe utilizzato e compreso come prefisso che indica il
concetto di “sintetica” in qualsiasi altra lingua dell’UE. Per motivi di economia
procedurale, la Commissione procederà alla valutazione sulla base della
percezione della parte non anglofono del pubblico dell’Unione europea. Per
questa parte del pubblico l’elemento “SYN” sarà privo di significato o, al
massimo, allusivo per coincidenza con la sequenza iniziale di lettere negli
equivalenti della parola “syntetický” in diverse lingue dell’UE (ad esempio,
“syntetisk” in tedesco e olandese, “synthétique” in francese, “syntetique” in
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
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polacco, “syntetický” in lingua ceca e slovacca, “syntetisk” in danese e svedese,
“synteiere” e “synteiere” in lingua polacca, “syntetický” in danese e svedese,
“syntetisk” in danese e svedese, “syntepolimeri” e “synteiere” in danese e svedese,
“syntepiombo” in danese e svedese, “syntetisk” in danese e svedese,”syntetisk”in
danese e svedese, sinottagro ecatalano. Tenuto conto del carattere laudativo
dell’elemento “STAR”, è l’elemento iniziale “SYN” che è l’elemento più distintivo
del marchio anteriore.
35 Per quanto riguarda il marchio richiesto, la richiedente sostiene che le lettere
“SEN” di sarà percepita come un’abbreviazione di “sensibile”. La Commissione
ritiene che non si possa escludere che almeno una parte del pubblico sia in grado
di effettuare tale associazione concettuale, tenuto conto del fatto che tale concetto
può essere rilevante rispetto alle sostanze chimiche utilizzate per i prodotti per la
cura della persona e per i cosmetici. Tuttavia, non vi sono ragioni o prove valide
per dimostrare che “SEN” è utilizzato in nessuna delle lingue dell’UE come
prefisso o abbreviazione per indicare il termine “sensibile”. Pertanto, la
Commissione non può concludere che il pubblico di riferimento nel suo
complesso sia in grado di associare tale elemento a un significato concreto.
36 Sotto ilprofilo visivo, i segni presentano lunghezze simili (sette lettere ciascuna,
più un trattino nel caso del segno anteriore) e hanno in comune sei lettere, vale a
dire le lettere “S”, “N”, “S”, “T”, “A” e “R”, poste nello stesso ordine. Ne
consegue che entrambi i marchi condividono la stessa terminazione STAR.
Nellamisura in cui la richiedente richiama la giurisprudenza del Tribunale
secondo la quale una coincidenza nella parte iniziale del segno è particolarmente
rilevante in quanto i consumatori prestano, in generale, maggiore attenzione
all’inizio dei marchi piuttosto che alle estremità, la Commissione osserva che
anche le parti iniziali dei segni a confronto presentano una certa somiglianza in
ragione del fatto che i segni iniziano con la stessa lettera (“S”) e hanno la stessa
terza lettera “N”. I marchi differiscono nelle loro seconde lettere e nel trattino del
marchio anteriore. Tuttavia, il trattino (“-“) è un carattere tipografico standard e la
sua presenza rende il marchio anteriore composto unicamente da due elementi,
mentre il segno contestato è solo una parola. In tali circostanze, la somiglianza
visiva è almeno media.
37 Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia
nelle diverse parti del territoriodi riferimento,la pronuncia dei segni coincide nel
suono delle lettere S* NSTAR”, presenti identicamente in entrambi i segni. Inoltre,
dato che entrambi i segni hanno sette fonemi di cui sei sono identici e inseriti nello
stesso ordine, presentano lo stesso ritmo e intonazione. La Commissione ritiene
che il trattino non avrà alcun impatto evidente sulla pronuncia del marchio
anteriore dal momento che è posto tra due sillabe. D’altro canto, la pronuncia
differisce leggermente nelle vocali della prima sillaba dei segni a causa della loro
diversa seconda lettera, vale a dire nei suoni di “Y” del marchio anteriore e “E”
del segno contestato. Si tratta di vowel senza arrotondamenti, il primo vicino e il
secondo close-mid e foneticamente altamente simili per una parte significativa del
pubblico del territorio di riferimento. In Germania, Francia o Italia, ad esempio, la
pronuncia leggermente diversa di “SYN” e “SEN” è difficilmente percepibile.
Pertanto, sotto il profilo fonetico, i segni sono altamente simili.
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38 Sotto ilprofilo concettuale, i segni, considerati nel loro complesso, non hanno
alcun significato per il pubblico del territorio di riferimento. Tuttavia, l’elemento
coincidente “STAR”, se scomposto, sarà associato al significato spiegato in
precedenza. Entro questi limiti, i segni sono concettualmente simili. Atal
riguardo,occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, i segni in conflitto sono
considerati abbastanza simili nella misura in cui evocano la stessa idea
(27/02/2015, T-377/12, OLEOSPA, EU:T:2015:121, § 32 e giurisprudenza ivi
citata). La somiglianza concettuale risultante dall’elemento coincidente “STAR”
può essere ridotta dal punto di vista di una parte del pubblico di riferimento che
percepirà il carattere allusivo degli elementi “SYN” e/o “SEN”. Ciononostante,
poiché gli elementi “SYN”, “SEN” e “STAR”, se riconosciuti, evocano i
significati il cui carattere distintivo è alquanto limitato nel contesto pertinente,
l’impatto di qualsiasi somiglianza o differenza concettuale è significativamente
ridotto. Tuttavia, tali considerazioni saranno prese in considerazione nell’ambito
della valutazione globale del rischio di confusione (03/10/2019, T-491/18,
Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 69).
39 Prendendo in considerazione almeno il grado medio di somiglianza visiva,
l’elevato grado di somiglianza fonetica e, almeno per una parte del pubblico di
riferimento, anche una certa somiglianza concettuale, la Commissione ritiene che
i segni siano nel complesso simili a un grado superiore alla media dal punto di
vista di una parte sostanziale del pubblico di riferimento. Se la somiglianza tra i
segni possa determinare un rischio di confusione dipende in gran parte dalla
valutazione globale degli altri fattori pertinenti, tra cui la percezione del pubblico
di riferimento, il loro grado di attenzione, il carattere distintivo del marchio
anteriore e la comparazione dei prodotti in questione.
Carattere distintivo dei marchi anteriori
40 Per determinare il grado di carattere distintivo di un marchio, occorre valutare
globalmente la maggiore o minore idoneità a identificare i prodotti o servizi per i
quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata.
41 Occorre tener conto delle caratteristiche intrinseche del marchio, tra cui il fatto
che esso contenga o meno un elemento descrittivo dei prodotti per i quali è stato
registrato e altri criteri; in particolare, l’intensità, l’estensione geografica e la
durata dell’uso del marchio (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 22-23).
42 Inquanto tale, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solo in
funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione
e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento.
43 L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il suo marchio anteriore è
particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà. Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà
sul suo carattere distintivo intrinseco.
44 Dal punto di vista del pubblico di riferimento che percepirà l’elemento “SYN”
come un riferimento allusivo alle caratteristiche dei prodotti in questione e che
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vedrà il secondo elemento “STAR” come un riferimento elogiativo alla qualità dei
prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore è inferiore al normale. D’altro
canto, dal punto di vista della restante parte del pubblico che non assocerà
l’elemento “SYN” ad alcun significato, il carattere distintivo del marchio anteriore
deve essere considerato normale, nonostante la presenza di un elemento debole
“STAR” nel marchio.
Valutazione globale del rischio di confusione
45 Costituisce unrischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento
possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa
impresa o, a seconda del caso, da imprese economicamente collegate. La
valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi
fattori, tra cui l’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il
grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti e servizi designati;
deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i
fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-18).
46 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato è il
rischio di confusione, e i marchi aventi un elevato carattere distintivo, sia
intrinsecamente sia a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una
tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Come indicato sopra, a
seconda della percezione del pubblico di riferimento, il marchio anteriore
possiede un carattere distintivo normale o inferiore al normale.
47 Infatti, un carattere distintivo debole non può, di per sé, escludere la constatazione
di un rischio di confusione (v., in tal senso, 27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air,
EU:C:2006:271, § 42-45, 20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL
(fig.), EU:T:2021:719, § 64). Infatti, sebbene il carattere distintivo del marchio
anteriore debba essere preso in considerazione per valutare il rischio di
confusione, esso è solo uno dei fattori coinvolti in tale valutazione. Di
conseguenza, può sussistere un rischio di confusione a causa, in particolare, di
una somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi designati (v. 13/12/2007, T134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70, 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 61). Di conseguenza, la somiglianza non può essere esclusa
automaticamente in virtù dei marchi che coincidono solo in elementi dotati di un
carattere distintivo debole. Con riguardo al raffronto dei marchi, occorre prendere
in considerazione tutti i fatti pertinenti, tra cui la presenza di un elemento con un
carattere distintivo debole e la questione se tale elemento abbia un’importanza
secondaria rispetto agli altri elementi dei segni (v., in tal senso, 15/02/2017 , T568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 58-59 e
giurisprudenza ivi citata).
48 Inoltre, quando si tratta del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo
complesso, si deve ritenere che quest’ultimo abbia almeno un livello minimo di
carattere distintivo intrinseco. I marchi anteriori, che si tratti di marchi
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dell’Unione europea o di marchi nazionali, godono di una “presunzione di
validità” (23/04/2013, T-109/11, Endurace, EU:T:2013:211, § 28 e
giurisprudenza ivi citata). Pertanto, in tale procedimento di opposizione, non è
possibile ritenere che il marchio anteriore sia esclusivamente descrittivo o del
tutto privo di carattere distintivo. Anche se l’Ufficio deve verificare il modo in cui
il pubblico percepisce il segno e ne valuta il carattere distintivo, tale verifica
potrebbe non condurre alla constatazione di una mancanza di carattere distintivo
del marchio anteriore (v., per analogia, per quanto riguarda i marchi nazionali
anteriori, 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 41-44). Pertanto,
si deve ritenere che il marchio anteriore presenti, almeno, un livello minimo di
carattere distintivo.
49 La Corte ha chiaramente statuito che un debole livello di carattere distintivo in
quanto tale non può avere l’effetto di prescindere dal fattore di somiglianza tra i
marchi, in quanto ciò non sarebbe coerente con la natura stessa della valutazione
globale che le autorità competenti sono tenute ad effettuare in forza dell’articolo
8, paragrafo 1, lettera b), RMUE (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum,
EU:C:2007:171, § 41). Il basso livello di carattere distintivo dell’elemento
coincidente “STAR” non significa che il consumatore non ricorderebbe che tale
elemento concettuale è contenuto in modo identico in entrambi i marchi
(10/09/2014, T-199/13, Star foods, EU:T:2014:761, § 69, 10/10/2012, T-333/11,
Star foods, EU:T:2012:536, § 32,33 confermata da 08/05/2014, C-608/12 P, Star
foods, EU:C:2014:320, 11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 56-
58).
50 Nel caso di specie, i prodotti in questione sono stati considerati identici. Dalla
giurisprudenza risulta che, quando i prodotti e servizi sono identici, il rischio di
confusione può essere escluso solo quando i segni presentano sostanziali
differenze visive, fonetiche o concettuali. Come indicato sopra, ciò non si verifica
nel caso di specie, dal momento che i marchi a confronto sono risultati simili a un
grado superiore alla media (29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69;
28/04/2014, T-473/11, Menochron, EU:T:2014:229, § 46; 13/11/2012, T-555/11,
tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
51 Infatti, i segni sono stati considerati visivamente simili almeno a un grado medio
e altamente simili dal punto di vista fonetico. A tal proposito, occorre rilevare che
i marchi coincidono nel loro elemento finale “STAR”, ma anche i loro rispettivi
iniziali sono molto simili. Pertanto, le uniche differenze tra i segni, vale a dire le
loro diverse seconde lettere e il trattino del segno anteriore, possono essere
ignorate. A parere della Commissione, tali differenze non sono in grado di
controbilanciare le somiglianze riscontrate e di suscitare impressioni generali
diverse. Inoltre, a causa della coincidenza dell’elemento “STAR”, esiste una certa
somiglianza concettuale nonostante il carattere debole di tale elemento. Anche se
ritenuto significativo, la capacità degli elementi “SYN” e “SEN” di neutralizzare
le somiglianze visive e fonetiche è alquanto limitata in ragione del fatto che
entrambi i significati presentano collegamenti chiari con le caratteristiche dei
prodotti in questione, come sopra indicato.
52 Nonostante il livello di attenzione del pubblico di riferimento, occorre ricordare
che il fatto che il pubblico di riferimento sia più attento all’identità del produttore
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o del fornitore dei prodotti o dei servizi di cui intende avvalersi, non significa
tuttavia che esso esaminerà il marchio di cui è stato investito con il minimo
dettaglio o che lo confronterà in modo più dettagliato rispetto ad un altro marchio.
Anche nel caso di un pubblico con un livello di attenzione elevato, resta il fatto
che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un
confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non
perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (16/07/2014, T-324/13, Femivia,
EU:T:2014:672, § 48 e giurisprudenza citata, 21/11/2013, T-443/12, Ancotel,
EU:T:2013:605, § 54, 16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 e
giurisprudenza ivi citata).
53 Tenuto conto dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti, la Commissione ritiene
che la parte del pubblico di riferimento per la quale il carattere distintivo del
marchio anteriore è inferiore al normale possa ritenere, nel vedere il segno simile
dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale in relazione ai prodotti identici,
che essi siano forniti dalle stesse imprese o da quelle economicamente collegate.
Pertanto, nei confronti di tali clienti, sussiste un rischio di confusione.
54 Tale conclusione si applica, a fortiori, alla parte non trascurabile del pubblico di
riferimento che percepisce il marchio anteriore come intrinsecamente distintivo in
un grado normale e che, al contempo, non attribuisce alcun significato
all’elemento “SEN” del marchio contestato. Date le nette somiglianze tra i segni,
questa parte del pubblico di riferimento è suscettibile di creare un nesso tra i
segni, anche se non confondibili direttamente, credendo che provengano dalla
stessa impresa o da quelli economicamente collegati. Diconseguenza, le
differenze tra i segni sono insufficienti ad escludere in modo sicuro un rischio di
confusione.
55 Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che la divisione di
Opposizione abbia correttamente stabilito l’esistenza di un rischio di confusione
tra i marchi e abbia correttamente accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE per tutti i prodotti contestati.
Spese
56 Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, e dell’articolo 18, REMUE, la
richiedente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute
dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
57 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese per
la rappresentanza professionale dell’opponente, pari a 550 EUR.
58 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la divisione d’opposizione ha
condannato la ricorrente al pagamento della tassa di opposizione dell’opponente
320 EUR e spese di rappresentanza che sono stati fissati a 300 EUR. Questa
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decisione rimane impregiudicata. L’importo totale per entrambi i procedimenti
ammonta, pertanto, a 1 170 EUR.
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Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:
- Il ricorso è respinto;
- Al richiedente viene ordinato di sopportare le spese sostenute
dall’opponente nel procedimento di ricorso, fissate in 550 EUR. L’importo
totale a carico del richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso
ammonta a 1 170 EUR.
Firmato
N. Korjus
Firmato
A. Kralik
Firmato
L. Marijnissen
Cancelliere:
Firmato
P.O. N. Granado Carpent