SUFFICIENTE DESCRIZIONE – art. 51 Codice Proprietà Industriale
SUFFICIENTE DESCRIZIONE
art. 51 Codice Proprietà Industriale
1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza (1).
2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un’invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall’articolo 162 (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 28, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 28, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016