SOSPENSIONE art. 54 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

SOSPENSIONE
art. 54 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) nei casi di cui all’articolo 180, comma 1, del Codice;

b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all’adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell’articolo 5 del relativo Protocollo, o si è concluso il relativo procedimento di esame, di cui all’articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l’avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;

c) su istanza del richiedente, se l’opposizione si fonda su una domanda di marchio comunitario, pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadenza del termine medesimo utile per presentare opposizione presso l’Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (U.A.M.I.) contro la domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione di tale marchio;

d) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio comunitario dell’opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l’U.A.M.I., fino alla decisione di quest’ultimo.

2. La revoca della sospensione, prevista all’articolo 180, comma 2, del Codice, si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1.

 

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016