Il pubblico di riferimento intenderebbe il termine “Ivequine” come legato ad un prodotto che viene somministrato ai cavalli per via endovenosa. Per questo motivo l’esaminatore europeo non ravvede nel termine una capacità distintiva da altri prodotti presenti sul mercato farmaceutico.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/06/2025
************Reggio Emilia
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: ***********
Marchio: IVEQUINE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************ (Reggio Emilia)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/01/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5 Prodotti farmaceutici per uso veterinario; Preparati e sostanze veterinarie;
Preparati farmaceutici per animali; Medicamenti per uso veterinario; Prodotti
veterinari; Vaccini veterinari; Antibiotici per uso veterinario; Integratori
alimentari e preparati dietetici per animali; Disinfettanti per uso veterinario;
Preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria; Prodotti antinfettivi per uso
veterinario; Alimenti dietetici per uso veterinario; Sostanze dietetiche per uso
veterinario; Supplementi alimentari per uso veterinario; Integratori per
foraggio per uso veterinario; Additivi medicinali per alimenti per uso
veterinario; Grassi per uso veterinario; Integratori antibiotici per gli alimenti
per animali; Integratori alimentari per uso veterinario; Medicazione analgesica
per uso veterinario; Oli medicinali, diversi dagli oli essenziali, per gli animali;
Preparati a base di cantaride per uso veterinario; Preparati batterici per uso
veterinario; Preparati batteriologici per uso veterinario; Preparati biologici per
uso veterinario; Preparati chimici per uso veterinario; Preparati enzimatici per
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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uso veterinario; Preparazioni a base di aminoacidi per uso veterinario;
Stimolanti dell’alimentazione per animali; Colture per uso veterinario; Enzimi
per uso veterinario; Cellule staminali per uso veterinario; Formulazioni
probiotiche batteriche per uso veterinario; Colture di tessuti biologici per uso
veterinario; Preparazioni diagnostici per uso veterinario; Terreni di coltura per
uso veterinario; Aminoacidi per uso veterinario; Fermenti per uso medico o
veterinario; Prodotti veterinari per il trattamento di batteri intestinali; Prodotti
veterinari per il trattamento di parassiti intestinali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso sia il
consumatore medio sia il professionista del settore di riferimento di lingua inglese
attribuirebbe dei due termini congiunti un preciso significato traducibile in italiano come;
‘endovenosa equina’.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/iv
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/equine
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IVEQUINE» semplicemente come
un’indicazione informativa commerciale non distintiva che i prodotti sono destinati ai cavalli e
devono essere somministrati attraverso le vene. Pertanto, il pubblico di riferimento
tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019113942 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 5 Prodotti farmaceutici per uso veterinario; Preparati e sostanze veterinarie;
Preparati farmaceutici per animali; Medicamenti per uso veterinario; Prodotti
