se nel segno sono presenti rimandi ingannevoli il segno non è registrabile. Nel caso di fattispecie il segno contiene la parola “cafe” e riguarda prodotti come tè e cacao. Il consumatore finale penserebbe che il segno contenente la parola “cafe” possa riguardare il caffè quando non è possibile che il tè e il cacao contengano caffè per cui è ingannevole.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/06/2025
*************NOLA
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***********NOLA
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/03/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g),
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Tè e cacao e loro succedanei.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere ingannevole
Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di riferimento lo
percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Contiene
l’elemento “Cafe”. Il consumatore di riferimento di lingua Danese o polacca attribuirebbe a
tale elemento il significato seguente: caffè.
La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
relazione a “Tè e cacao e loro succedanei; Succedanei del caffè” nella Classe 30, poiché
trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono e/o
contengono caffè, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in
merito a specie, qualità, e natura dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 019144432 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 30 Tè e cacao e loro succedanei.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 30 Caffè; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e
lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Ghiaccio per raffreddare; Sale, spezie,
aromi e condimenti; Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci,
prodotti delle api e decorazioni commestibili.
