L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che
sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che
il consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza
considererebbe blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell’utilizzo di
droghe illegali. Contenendo il termine “FUCK”, per l’esaminatore europeo, il segno non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/06/2025
************ Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************
********** Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 04/02/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (f) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 12 Veicoli.
Classe 25 Abbigliamento.
Classe 32 Birre.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Segni contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati
· L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che
sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che
il consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza
considererebbe blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell’utilizzo di
droghe illegali.
· La valutazione si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno
in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di
riferimento non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi
coperti dal marchio; un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può
essere confrontato con il marchio.
· Il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese che attribuirebbe al termine
‘FUCK’, contenuto nel segno, il significato seguente: atto sessuale. Il significato
sopra indicato del termine «FUCK», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti
riferimenti di dizionario:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fuck
· Il pubblico di riferimento percepirebbe il termine ‘FUCK’ contenuto nel segno come
contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché è
scioccante e offensivo. Infatti, tale termine ha un significato estremamente volgare in
inglese, dal momento che viene utilizzato per riferirsi all’atto sessuale in maniera
sgarbata e offensiva. Il termine e le ripercussioni del suo uso potrebbero essere
equiparabili all’utilizzo in italiano del termine ‘scopata’.
Pertanto, come menzionato sopra, il segno « » sarebbe percepito come un
riferimento all’atto sessuale in maniera volgare e offensiva.
· Di conseguenza, il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 20/02/2025, che possono essere
sintetizzate come segue:
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Il richiedente sostiene che il segno si riferisce a motociclette (bike) quindi ad esseri
inanimati. Infatti, il segno non è riferito ad una persona e in ogni caso non sarebbe
offensivo nemmeno se riferito a qualche mezzo meccanico di altre aziende.
Il richiedente ritiene che il segno abbia un ‘significato esplicitamente ludico e
promotore di un messaggio positivo rivolto ad un pubblico di appassionati di
personalizzazioni del proprio mezzo da tutto il mondo’, allegando relativi risultati della
propria pagina instagram. Inoltre, il richiedente allega ulteriori significati del termine
‘fuck’ dal medesimo dizionario indicato dall’Ufficio dicendo che si tratterebbe di
un’esclamazione, come qui sotto riportato:
Il richiedente ribadisce che il segno in questione non è offensivo e cita altri casi
contenenti il termine ‘fuck’ (o similari) che sono stati accettati dall’Ufficio stesso.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
In via preliminare, si precisa che il fatto che un segno contenga elementi figurativi non gli
impedisce di essere comunque ingannevole o contrario all’ordine pubblico o al buon
costume o di rientrare in altri casi di impedimento alla registrazione [09/03/2012, T-417/10,
Riguardo ai prodotti in questione e a chi/che cosa il segno si riferisce, l’Ufficio condivide con
il richiedente che l’analisi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE debba anche
considerare il contesto in cui è probabile rinvenire il marchio, supponendo un uso normale
del marchio con riferimento ai prodotti e ai servizi oggetto della domanda (06/07/2006, R
495/2005 G, SCREW YOU, § 21). Infatti, di norma è necessario considerare i prodotti e i
servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio, dato che il pubblico di riferimento
può essere diverso per prodotti e servizi differenti e, pertanto, può avere soglie diverse in
relazione a quanto sia chiaramente e inaccettabilmente offensivo. Ad esempio, è
improbabile che «una persona che sia sufficientemente interessata a giocattoli erotici tanto
da notare il marchio con il quale sono venduti sia offesa da un termine con esplicite
connotazioni sessuali» (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 29).
Nel caso di specie, i prodotti oggetto di obiezione sono sostanzialmente veicoli, capi
d’abbigliamento e birre, ossia prodotti di uso quotidiano e destinati al pubblico generale e
non ad una sola tipologia di pubblico, come potrebbe essere, ad esempio, il solo pubblico
che (per ragioni non spiegate e provate dal richiedente) possa considerarsi avvezzo all’uso
giocattoli erotici menzionati al paragrafo precedente).
Inoltre, si sottolinea che sebbene la Corte abbia considerato che i prodotti e i servizi per i
quali si richiede la protezione sono importanti per individuare il pubblico di riferimento la cui
percezione deve essere esaminata, ha anche precisato che il pubblico di riferimento non è
necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal marchio: un
pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato con detto
marchio (05/10/2011, T-526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 17-18). Di conseguenza, il contesto
commerciale nel quale si inserisce un marchio, nel senso del pubblico destinatario dei
prodotti e servizi, non sempre è il fattore determinante per stabilire se quel marchio
violerebbe il buon costume [09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa (fig.),
EU:T:2012:120, § 24; 26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836, § 18-19].
Pertanto, alla luce di quanto detto sopra, occorre tener conto del fatto che il segno oggetto
dell’impedimento alla registrazione in esame offenderebbe non solo il pubblico al quale i
prodotti designati dal segno sono rivolti, ma parimenti altre persone che, senza essere
interessate a tali prodotti e servizi, si troveranno accidentalmente di fronte a tale segno nella
loro vita quotidiana (14/11/2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, EU:T:2013:593, § 19;
26/09/2014, Curve, T-266/13, EU:T:2014:836, § 19). In altre parole, oltre alla categoria di
consumatori menzionata dal richiedente, si affianca inevitabilmente anche il pubblico
generale di ogni possibile tipologia, anche non interessata all’acquisto dei prodotti in esame.
Per tale pubblico, o almeno per una sua parte rilevante, il segno oggetto di domanda
risulterebbe scioccante o offensivo e quindi contrario ai principi di comportamento etico
comunemente accettati.
In relazione al fatto che secondo il richiedente, il segno abbia un ‘significato ludico e un
messaggio positivo’, si segnala che non sono solo i segni con una connotazione «negativa»
che possono essere offensivi. Anche l’uso comune di alcuni segni con connotazione
altamente positiva può essere altresì offensivo, ad esempio termini con un significato
religioso o simboli nazionali con valore spirituale o politico come «ATATURK» per il pubblico
generale europeo di origini turche (17/09/2012, R 2613/2011-2, ATATURK, § 31).
Sebbene sia possibile che il termine ‘fuck’ possa avere anche il significato di
un’esclamazione traducibile in italiano come ‘fanculo’ o ‘cazzo’ – in realtà un’espressione in
ogni caso volgare – come indicato dall’Ufficio nella lettera di obiezione, il segno viene
percepito come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché è
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scioccante e offensivo, dato il significato estremamente volgare utilizzato per riferirsi all’atto
sessuale in maniera sgarbata e offensiva. Pertanto, l’osservazione del richiedente per cui
nel caso specifico il segno consisterebbe in un’esclamazione meno scioccante, è irrilevante
dato che un segno deve essere rifiutato alla registrazione se almeno uno dei suoi possibili
significati sia offensivo (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
Sebbene questa conclusione sia stata raggiunta dalla Corte in relazione all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE, essa può essere applicata per analogia all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera f), RMUE. In altre parole, è incontestato che si tratti di un’espressione
volgare il cui significato primario è esplicitamente a connotazione sessuale.
Inoltre, il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili contenenti
il termine ‘fuck’. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni
[…]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea]rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
