SCADENZA DEI TERMINI – art. 191 Codice Proprietà Industriale

SCADENZA DEI TERMINI
art. 191 Codice Proprietà Industriale

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell’istante della comunicazione con cui l’Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta (1) (2).

(1) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l’articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) Comma modificato dall’articolo 103 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016