SAPORI contro SAPORI IN FORMA Quinta Commissione di ricorso del 17 marzo 2021

SAPORI è il marchio anteriore, marchio figurativo in classe 30 Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili; miele. SAPORI IN FORMA è il marchio impugnato.

La Divisione di Opposizione prende come riferimento sa studiare il termine SAPORI, presente in entrambi i marchi, stessa classe ed esiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento per cui la domanda del marchio impugnato viene rifiutata.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso

del 17 marzo 2021

Nel procedimento R 1942/2020-5

SAPORI IN FORMA S.r.l.
Via dell’Industria 24 40050 Argelato (BO) Italia     Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Ufficio Internazionale Brevetti Inip, Via Mazzini 125, Scala A, 40137 Bologna, Italia

contro

COLUSSI S.p.A.
Via Giovanni Spadolini, 5 20141 Milano Italia     Opponente / Convenuta

rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 094 149 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 066 777)

LA Quinta COMMISSIONE DI RICORSO

composta da S. Rizzo in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 36 RDMUE e dell’articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

  1. Con domanda depositata in data 17 maggio 2019, Sapori In Forma S.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30 – Paste alimentari; farine per uso alimentare; pasticceria; confetteria; preparati alimentari a base di farine;

Classe 35 – Vendite online, al dettaglio ed all’ingrosso di paste alimentari, pasticceria e preparati alimentar a base di farine.

La richiedente rivendicava i seguenti colori:

Bianco, marrone, giallo chiaro, giallo ocra, verde e rosso.

  • La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 4 luglio 2019.
  • In data 10 settembre 2019, Colussi S.p.A. (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i prodotti e servizi summenzionati.
  • L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L’opponente basava l’opposizione sul marchio dell’Unione europea anteriore n. 3 831 955

depositato il 12 maggio 2004 e registrato il 29 agosto 2005 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30 – Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per lievitare; sale, mostarda, pepe, aceto, salse, spezie, ghiaccio.

  • Con decisione resa e notificata il 19 agosto 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione accoglieva l’opposizione e, pertanto, rifiutava la comanda di marchio per tutti i prodotti e servizi in contestazione, in quanto ravvisava che i marchi in conflitto erano confondibili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:
  • La divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua bulgara e ungherese che percepirà l’elemento “SAPORI” come privo di significato e, pertanto, mediamente distintivo.
  • I prodotti e servizi contestati sono identici o simili in vario grado ai prodotti dell’opponente.
  • Il pubblico rilevante presterà un grado di attenzione che varia da inferiore alla media a superiore alla media.
  • Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.
  • I marchi sono simili in grado medio a livello visivo e almeno in grado medio sotto il profilo fonetico, grazie al fatto che l’unico elemento verbale del marchio anteriore è riprodotto all’inizio del marchio impugnato ove svolge un ruolo distintivo indipendente. I marchi non sono concettualmente simili.
  • Applicando il principio di interdipendenza, si ritiene che il grado di somiglianza tra i segni sia sufficiente a compensare il basso grado di somiglianza tra una parte dei prodotti e servizi. Sussiste pertanto un rischio di confusione, anche per quei servizi che sono stati ritenuti simili in basso grado.
  • Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua bulgara e ungherese.
  • In data 6 ottobre 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l’annullamento.
  • Lo stesso 6 ottobre 2020, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso confermava ricevimento del ricorso e ricordava alla richiedente che la memoria scritta contenente i motivi del ricorso doveva essere presentata entro un termine improrogabile di quattro mesi dalla notifica della decisione impugnata.
  • L’Ufficio non riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso.
  • In data 5 febbraio 2021, la Cancelleria delle Commissioni di Ricorso notificava alla richiedente che, non essendo stata depositata la memoria con i motivi di ricorso di cui all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE, il ricorso poteva essere dichiarato inammissibile. Nella stessa comunicazione, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso invitava la richiedente presentare osservazioni ed eventuali prove a sostegno entro un mese dalla data di ricevimento della notifica di irregolarità.
  • In data 8 febbraio 2021, la richiedente inviava una comunicazione con la seguente domanda rivolta all’Ufficio: “per favore non avete ricevuto quanto inviato in data 1 febbraio?”
  • In data 16 febbraio 2021, la Cancelleria delle Commissioni di Ricorso confermava alla richiedente che nessun documento era stato ricevuto l1 febbraio 2021. La richiedente non reagiva a quest’ultima comunicazione.
  • In data 10 marzo 2021, la Cancelleria delle Commissioni di Ricorso notificava alla richiedente che, non avendo presentato osservazioni in risposta alla comunicazione di irregolarità del 5 febbraio 2021, il fascicolo sarebbe stato trasmesso alla Commissione affinché quest’ultima potesse decidere sull’ammissibilità del ricorso.

Motivazione

  1. Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
  2. A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, RMUE, la memoria contenente i motivi de ricorso dev’essere depositata entro i quattro mesi che seguono la notifica della decisione impugnata.
  3. La decisione in questione è stata notificata il 19 agosto 2020. Il termine per presentare la memoria scadeva, quindi, il 19 dicembre 2020.
  4. La richiedente non ha depositato la memoria entro detta scadenza. Invitata a fornire spiegazioni sul mancato rispetto del termine, la richiedente si è limitata a chiedere conferma alla Cancelleria delle Commissioni di Ricorso circa la presunta presentazione di non meglio precisati documenti in data 1 febbraio 2021. Ricevuta conferma della mancata ricezione di detti documenti da parte della Cancelleria delle Commissioni di Ricorso, la richiedente è rimasta silente.
  5. Poiché non è stato rispettato il termine assegnato alla presentazione della memoria, il ricorso non è conforme all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE e dev’essere, pertanto, dichiarato irricevibile a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), RDMUE.

Spese

  1. Non essendo stata depositata la memoria a sostegno del ricorso, la parte convenuta non ha avuto necessità di svolgere attività difensiva, ragione per la quale la Commissione, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 109, paragrafo 5, RMUE, non si pronuncia sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    Firmato   S. Rizzo                                                   
    Cancelliere:   Firmato   p.o. N. Granado Carpent