SANZIONI DISCIPLINARI – art. 211 Codice Proprietà Industriale

SANZIONI DISCIPLINARI
art. 211 Codice Proprietà Industriale

1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016