RIVENDICAZIONI – art. 52 Codice Proprietà Industriale

RIVENDICAZIONI
art. 52 Codice Proprietà Industriale

1. Nelle rivendicazioni e’ indicato, specificamente, cio’ che si intende debba formare oggetto del brevetto (1) .

2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (2).

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

3-bis. Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni (3).

(1) Comma sostituito dall’articolo 29, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 29, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 29, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016