RISERVA DI DEPOSITO – art. 42 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RISERVA DI DEPOSITO
art. 42 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. I documenti, di cui è fatta riserva all’atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

2. Fino alla presentazione della lettera d’incarico la copia autentica è rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l’articolo 173, comma 3 del Codice.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016