RISERVA DI DEPOSITO – art. 42 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
RISERVA DI DEPOSITO
art. 42 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. I documenti, di cui è fatta riserva all’atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.
2. Fino alla presentazione della lettera d’incarico la copia autentica è rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l’articolo 173, comma 3 del Codice.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016