VIENTY vs VIVENTI entrambi i segni nella classe per accessori in pelle, valigie e abbigliamento. La divisione di opposizione si concentra sul consumatore di lingua spagnola per cui ritiene ci sia rischio di confusione poiché il termine Viventi nella lingua spagnola è un termine privo di significato. L’opposizione è quindi parzialmente accolta.
OPPOSIZIONE N. B 3 195 662
******************************Spagna (opponente), rappresentato da **********************, Spagna (rappresentante professionale)
c o n t r o
********************Belgio (richiedente).
Il 28/05/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
- L’opposizione N. B 3 195 662 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:
Classe 18: Tutti i prodotti in questa classe.
Classe 25: Tutti i prodotti in questa classe, eccetto parti di abbigliamento.
- La domanda di marchio dell’Unione europea N. 18 833 549 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
- Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
MOTIVAZIONI
In data 11/05/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 833 549 ‘VIVENTI’ (marchio denominativo), ossia tutti i prodotti nelle classi 18 e 25, a seguito del rigetto parziale del marchio impugnato. L’opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea No 18 031 368 ‘VIENTY SMILE WALKING’ (marchio denominativo), N. 14 737 613 (marchio figurativo) e sulla registrazione di marchio spagnolo N. 3 724 776 ‘VIENTY’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea N. 14 737 613 (marchio figurativo).
a) I prodotti
I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 18: Pelle e finta pelle; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature, borsette, cappelleria, articoli di pelletteria e accessori; servizi d’import-export di calzature, capi di abbigliamento, borse, cappelleria, pelletteria e accessori.
A seguito della decisione della Divisione d’Opposizione nel procedimento B 3 195 275, oramai passata in giudicato, i prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; ombrelli e ombrelloni.
Classe 25: Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; cappelli; abbigliamento; calzature.
In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Prodotti contestati in Classe 18
Valigie; ombrelli e ombrelloni sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.
I portafogli e i contenitori portatili contestati sono simili alle valigie e/o ai bauli dell’opponente, in quanto gli stessi condividono gli stessi canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.
I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.
Le borse contestate sono identiche alle borsette, prodotti oggetto dei servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di borsette dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono simili ai sopraindicati servizi di vendita dell’opponente.
Prodotti contestati in Classe 25
Per le ragioni già menzionate, esiste un grado medio di somiglianza tra prodotti specifici e i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso inerenti agli stessi prodotti.
Data l’identità tra i seguenti prodotti contestati e i prodotti specifici dei servizi di vendita dell’opponente, esiste un grado medio di somiglianza tra i seguenti prodotti e servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35:
• I cappelli contestati e servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di cappelleria dell’opponente.
• Le calzature conteste e i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature dell’opponente.
Si rileva invece un basso grado di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti specifici e altri prodotti che sono altamente simili o simili a quelli specifici, data la stretta correlazione tra loro sul mercato dal punto di vista dei consumatori. Per i consumatori è consueto che una serie di prodotti altamente simili o simili siano raggruppati e messi in vendita negli stessi negozi specializzati o negli stessi reparti di grandi magazzini o supermercati. Inoltre, essi interessano gli stessi consumatori.
Tali condizioni si verificano tra, da un lato le calzature e la cappelleria e, dall’altro, articoli che possono essere qualificati come parti di essi. Tali prodotti condividono la stessa origine commerciale, essendo, ad esempio, normalmente prodotti dagli stessi produttori operanti nel settore della moda, e possono essere indirizzati agli stessi consumatori attraverso canali commerciali comuni. La stessa conclusione si applica anche ai capi d’abbigliamento, i quali sono normalmente esposti in vendita insieme alle calzature, condividendo con esse la stessa origine commerciale e canali distribuitivi.
Pertanto, esiste un basso grado di somiglianza tra i seguenti prodotti contestati e servizi di vendita al dettaglio dell’opponente nella Classe 35:
• Le parti di articoli di cappelleria contestate e i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di cappelleria dell’opponente.
• Le parti di calzature contestate e i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature dell’opponente.
• L’abbigliamento contestato e i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature dell’opponente.
I prodotti contestati parti di abbigliamento non presentano invece sufficienti punti di contatto con i prodotti dell’opponente nella classe 18, con i prodotti oggetto dei servizi di vendita dell’opponente nella classe 35 o con i rimanenti servizi nella stessa classe.
I prodotti dell’opponente nella classe 18 sono articoli per ripararsi dagli agenti atmosferici, pelle e finta pelle, e contenitori per il trasporto e lo stivaggio di oggetti personali, di varia misura, dai bauli ai portafogli. Tali prodotti hanno, chiaramente, una natura, scopo e metodi d’uso completamente differenti dalle parti di abbigliamento. Appare altrettanto chiaro che gli stessi non sono in un rapporto di competizione o di complementarità, mentre non sembra essere una prassi comune nel mercato la loro produzione da parte delle stesse imprese, né la loro offerta al pubblico attraverso gli stessi canali commerciali. Infine, la sola circostanza che tali prodotti possano interessare gli stessi consumatori non è sufficiente a stabilire un qualunque grado di somiglianza tra essi, stante la loro diversità in tutti i rimanenti fattori rilevanti.
Allo stesso modo, le parti di abbigliamento non sono simili ai servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature, borsette, cappelleria, articoli di pelletteria e accessori nelle Classe 35 dell’opponente.
Oltre ad avere natura diversa (dato che i servizi, al contrario dei prodotti, non sono tangibili), essi soddisfano necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppamento e nella messa in vendita di una grande varietà di prodotti diversi, permettendo ai consumatori di soddisfare agevolmente diverse necessità di acquisto in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, tali prodotti e servizi hanno diverse modalità di utilizzo e non sono né concorrenti né complementari.
Nel caso di specie, i prodotti venduti al dettaglio/ingrosso sono dissimili ai prodotti contestati e, a maggior ragione, non sussiste similarità nemmeno con i relativi servizi di vendita.
È infatti evidente che tali prodotti non condividano la stessa natura, metodo d’uso e scopo, e che essi non possano essere in un rapporto di complementarità, considerando che mentre i prodotti contestati sono semi lavorati destinati alla riparazione o produzione di prodotti complessi, i prodotti inerenti i servizi di vendita dell’opponente sono invece prodotti finiti, pronti all’uso da parte del consumatore finale. Inoltre, non appare essere una prassi consolidata nel mercato la produzione, da parte delle stesse imprese, di prodotti quali calzature, borsette, cappelleria, articoli di pelletteria e accessori e di parti di abbigliamento (a differenza di parte degli stessi prodotti, quali ad esempio parti di cappelleria). Allo stesso modo, non è possibile concludere che tali prodotti condividano gli stessi canali distributivi. Infine, la circostanza che tali prodotti possano interessare gli stessi consumatori non è sufficiente a stabilire un qualunque grado di somiglianza tra essi, stante la loro diversità in tutti i rimanenti fattori rilevanti.
Per ragioni di completezza espositiva, bisogna poi notare che i servizi dell’opponente includono servizi di vendita relativi a articoli di pelletteria e accessori.
I termini accessori e articoli di pelletteria – e, conseguentemente, i relativi servizi di vendita – sono da considerarsi poco chiari ed imprecisi, in quanto non forniscono una chiara indicazione dei beni rivendicati. Gli accessori possono avere caratteristiche o scopi diversi, possono richiedere livelli molto diversi di capacità tecniche e di know-how per essere prodotti e/o utilizzati, possono rivolgersi a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di distribuzione diversi e quindi riferirsi a settori di mercato diversi. Lo stesso vali per gli articoli di pelletteria, termine generico sotto il quale possono essere raggruppati prodotti assai diversi, dalle cinture, ai portafogli, ad articoli equestri quali briglie e fruste.
I termini poco chiari e imprecisi possono essere presi in considerazione solo nel loro senso più naturale e letterale. Non possono essere interpretati come una rivendicazione di prodotti o servizi che non possono essere riconosciuti da questo significato senza ulteriori specificazioni. Di conseguenza, mentre il significato astratto del termine accessori può essere inteso nel suo senso naturale come “ciò che serve a completare qualcosa migliorandone la funzionalità o l’aspetto, senza essere strettamente necessario: accessori da bagno | elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base di veicoli, imbarcazioni ecc.: un modello ricco di accessori | nell’abbigliamento, elemento che completa gli abiti, come scarpe, cappello, guanti, borsa”, mentre quello di pelletteria come “insieme, assortimento di oggetti in pelle lavorata (borse, cinture, astucci, guanti ecc.): commerciante di pelletteria” questi significati astratti non rivelano sufficientemente la natura commerciale specifica, vale a dire quali accessori o tipi di accessori o prodotti di pelletteria rivendicati.
Ne consegue che, confrontando i termini poco chiari e imprecisi di servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in negozio o tramite reti informatiche globali di articoli di pelletteria e accessori dell’opponente con quello di parti di abbigliamento contestato questi non possono essere interpretati come relativi agli stessi prodotti quando tali caratteristiche o qualità non sono state espressamente identificate nella specifica e non possono essere comprese dal suo significato naturale e letterale. Pertanto, sebbene i termini possano essere paragonati e considerati come aventi la stessa natura astratta, essi non possono, sulla base delle informazioni e dei fatti insufficienti forniti dalla specifica imprecisa del marchio anteriore, essere considerati come aventi lo stesso scopo o modalità d’uso, o come complementari l’uno all’altro o in concorrenza. Inoltre, non si può ritenere che essi si rivolgano allo stesso pubblico di riferimento, condividano gli stessi canali di distribuzione o siano solitamente prodotti dalle stesse imprese. Di conseguenza, in assenza di un’ulteriore specificazione (mediante una rinuncia parziale) del termine poco chiaro e impreciso “accessori”, non si può ritenere che questi prodotti condividano fattori rilevanti sufficienti con le borse contestate per constatare una somiglianza tra di essi. Pertanto, devono essere considerati dissimili.
Infine, contrariamente a quanto sostiene l’opponente le parti di abbigliamento contestate non sono simili ai servizi d’import-export di calzature, capi di abbigliamento, borse, cappelleria, pelletteria e accessori nella classe 35. Tali servizi hanno chiaramente nature, scopi e metodi d’uso differenti e non sono complementari o in competizione. Non è inoltre una prassi comune nel mercato la produzione di prodotti materiali e l’offerta a terzi di servizi d’importazione esportazione degli stessi prodotti, men che meno di prodotti differenti. Tali prodotti e servizi non vengono offerti attraverso gli stessi canali distribuitivi. La circostanza che essi possano interessare lo stesso pubblico di riferimento è da sola insufficiente a considerarli simili.
Pertanto, i prodotti contestati parti di abbigliamento sono da considerarsi dissimili a tutti i prodotti e servizi dell’opponente.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico, con l’eccezione delle parti di calzature e articoli di cappelleria i quali sono diretti sia al grande pubblico quanto alle imprese operanti nella produzione di calzature e cappelleria.
Giova però ricordare che – come stabilito dal Tribunale – il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è composto da utenti che potrebbero utilizzare sia i prodotti o i servizi oggetto del marchio anteriore che il prodotto oggetto del marchio rivendicato che è stato giudicato identico o simile al marchio anteriore (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; ricorso respinto 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450).
Pertanto, l’esame del rischio di confusione si concentrerà solamente sul grande pubblico, in quanto esso è il pubblico di utenti che normalmente utilizzato tanto le parti di calzature e articoli di cappelleria quanto i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature, cappelleria, che ad essi sono stati trovati simili in basso grado.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
VIVENTI
Marchio anteriore
Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Come correttamente sostenuto dall’opponente, il segno impugnato ha un significato preciso per il pubblico italiano, essendo il plurale di “vivente”, ovvero “che vive, che ha vita: gli esseri viventi; un organismo vivente”. Ne consegue che, per quanto riguarda la parte del pubblico di lingua italiana, uno degli elementi presenti nei segni ha un significato chiaro e specifico che può essere colto immediatamente. Questa differenza concettuale può aiutare i consumatori in questione a distinguere più facilmente i segni.
Tuttavia, questa parola è priva di significato in alcuni idiomi, per esempio lo Spagnolo. Pertanto, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno concentrare il confronto dei segni su tale parte del pubblico, ovvero quello di lingua spagnola
Gli elementi verbali dei segni “VIENTY” (marchio anteriore) e “VIVENTI” (segno impugnato) sono privi di significato e normalmente distintivi per il pubblico di riferimento.
La veste grafica del marchio anteriore, ovvero il suo carattere tipografico e la distanziazione delle sue lettere, non distoglie l’attenzione del consumatore dall’elemento verbale rappresentato e non appare, inoltre, particolarmente complessa o originale. Pertanto, essa è priva di capacità distintiva.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle loro prime due lettere “VI” e nelle lettere “ENT”, sebbene quest’ultime compaiano in una posizione leggermente differente nei segni a confronto. Tuttavia, essi differiscono nella terza lettera “V” del segno contestato e nelle loro ultime lettere, “Y” (marchio anteriore) e “I” (segno contestato). Queste ultime presentano però una certa somiglianza grafica e saranno pronunciate identicamente. I segni differiscono inoltre nella veste grafica del marchio anteriore, la quale è però priva di capacità distintiva.
I segni hanno una lunghezza simile e condividono un numero significativo di lettere, le quali occupano la stessa posizione o posizioni leggermente differenti.
La presenza della lettera aggiuntiva ‘V’ nel segno impugnato, la caratterizzazione grafica non-distintiva del marchio anteriore la differenza nell’ultima lettera dei segni non riescono a compensare tali similitudini, le quali hanno un impatto preponderante nell’impressione visiva trasmessa dai segni.
Allo stesso modo, la presenza di una sola lettera differenziante nel segno impugnato, sebbene produca una lieve differenza nel ritmo tra i segni, non compensa pienamente le somiglianze derivanti dalla presenza di numerose lettere in comune.
Pertanto, i segni sono simili in misura superiore alla media.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
I prodotti e servizi sono in parte identici e in parte simili in varie misure. Essi sono destinati al grande pubblico, il cui grado d’attenzione è medio. Il marchio anteriore ha un grado normale di carattere distintivo. I segni sono visivamente e foneticamente simili in misura superiore alla media, mentre non è possibile una comparazione concettuale tra gli stessi.
Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Vista le sopracitate somiglianze tra i segni, e il grado d’attenzione prestato dal pubblico di riferimento, non è possibile escludere che nell’affidarsi al ricordo imperfetto che conserva dei segni il pubblico di riferimento possa confonderli durante le relative transazioni commerciali.
A tale conclusione non osta la circostanza che alcuni dei prodotti e servizi comparati siano stati rilevati essere simili in un grado basso. Ed infatti, in ossequio al sopracitato principio d’interdipendenza, deve ritenersi che le somiglianze visive e fonetiche tra i segni compensino il minor grado di similarità tra i prodotti e servizi in questione.
Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come già segnalato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione per parte del pubblico rilevante nell’Unione europea è sufficiente per il rigetto della domanda impugnata.
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in varie misure a quelli del marchio anteriore.
I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.
Bisogna a tal fine fare presente che l’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, una precedente decisione emessa dall’Ufficio (decisione del 17/01/2024, nel procedimento B 3 160 644). Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.
Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Inoltre, la decisione richiamata riguarda la comparazione di prodotti e servizi diversi da quelli del presente procedimento, ovvero la comparazione tra articoli d’abbigliamento e calzature. Pertanto, essa è irrilevante ai fini della soluzione della presente controversia.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio dell’Unione europea N. 18 031 368 ‘VIENTY SMILE WALKING’ e sulla registrazione di marchio spagnolo n. 3 724 776 ‘VIENTY’ (entrambi marchi denominativi).
Queste registrazioni rivendicano gli stessi prodotti:
Classe 25: Calzature [tranne le calzature ortopediche].
Come già segnalato nella sezione b) della presente decisione, seppure nel diverso contesto della comparazione di servizi di vendita con prodotti specifici, le calzature non presentano sufficientemente punti di contatto con le parti di abbigliamento. Giova infatti ripetere che questi prodotti non condividono la stessa natura, metodo d’uso o scopo e che non sono in un rapporto di concorrenza o complementarità. Non è una prassi consolidata nel mercato la loro produzione da parte delle stesse imprese o la loro offerta presso gli stessi canali distribuitivi, mentre la circostanza che essi possano essere diretti allo stesso pubblico non è sufficiente a renderli simili.
Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Divisione d’Opposizione
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
