La Divisione di Opposizione ha accolto l’opposizione contro il marchio ANSELMO e ha respinto integralmente la relativa domanda di marchio dell’Unione europea.
La decisione si fonda sull’esistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore ANSELMA, ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b) RMUE.
I segni ANSELMA e ANSELMO sono stati ritenuti molto simili dal punto di vista visivo e fonetico, soprattutto per la coincidenza delle lettere iniziali.
I prodotti e servizi interessati sono risultati identici o simili e destinati al grande pubblico, con un livello di attenzione medio.
****************** Torino, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
****************(AT), Italia (richiedente).
Il 15/01/2026, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
| 1. | L’ opposizione No B 3 221 176 è accolta per tutti i prodotti contestati. |
| 2. | La domanda di marchio dell’Unione europea No 19 022 780 è totalmente respinta. |
| 3. | Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620. |
MOTIVAZIONI
In data 30/07/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea N. 19 022 780 “ANSELMO” (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea N. 18 449 140 “ANSELMA” (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 449 140.
I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia i seguenti:
Classe 32: Birre; Acque minerali e gassose; bevande a base di frutta e succhi di frutta; cocktails a base di birra; birre e prodotti derivati; mosto di birra; succedanei della birra; bevande a base di birra; estratti di luppolo per la fabbricazione della birra; bevande non alcoliche a base di frutta; bevande gassate non alcoliche a base di succhi di frutta; bevande analcoliche; bevande gassate aromatizzate; bevande analcoliche gassate; succhi di frutta; bevande a base di succo d’uva; sidro analcolico.
Classe 33: Vini italiani; vino barolo chinato; grappa di uva.
Classe 35: Servizi di informazioni commerciali in materia di vini; servizi di vendita al dettaglio relativi a bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all’ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi (acquisto di prodotti per altre imprese); vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari, ad esclusione di materie prime e semilavorati per fare gelati e dolci; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); promozione delle vendite ad esclusione della promozione della vendita di materie prime e semilavorati per fare gelati e dolci.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 32: Acque [bevande]; acqua arricchita di minerali [bevande]; aperitivi analcolici; bevande non alcoliche; birre; birra analcolica; bevande energetiche; cocktails analcolici; essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; essenze non alcoliche per la preparazione di bevande; estratti di frutta senza alcool; granite (bevande) parzialmente gelate; succhi di frutti; sorbetti [bevande]; ginger ale secco; bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati]; preparati per fare bevande analcoliche; polveri per la preparazione di bevande analcoliche; sciroppi per bevande; vini analcolici.
Classe 33: Alcoolici; Acquaviti; assenzio; amari [liquori]; aperitivi; anice [liquore]; bevande alcoliche ad eccezione delle birre; bevande energetiche alcoliche; bevande distillate; cocktails; digestivi [liquori e spiriti]; essenze alcoliche; estratti alcoolici; gin [acquavite]; preparati alcolici per fare bevande; rum; liquori; sidro; vini; vodka.
In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Prodotti contestati nella Classe 32
Bevande non alcoliche e birre sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
I prodotti contestati acque [bevande] e acqua arricchita di minerali [bevande] sono identici alle acque minerali e gassose dell’opponente, perché gli stessi sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi (compresi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono ai prodotti contestati.
I prodotti contestati aperitivi analcolici; birra analcolica; bevande energetiche; cocktails analcolici; granite (bevande) parzialmente gelate; succhi di frutti; sorbetti [bevande]; ginger ale secco; bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati]; vini analcolici sono identici alle bevande analcoliche dell’opponente, in quanto inclusi nella più ampia categoria dell’opponente.
I prodotti contestati essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; essenze non alcoliche per la preparazione di bevande; estratti di frutta senza alcool; preparati per fare bevande analcoliche; polveri per la preparazione di bevande analcoliche; sciroppi per bevande sono simili alle bevande analcoliche dell’opponente, in quanto condividono lo stesso scopo, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.
Prodotti contestati nella Classe 33
I prodotti contestati alcoolici; bevande alcoliche ad eccezione delle birre; e vini includono quali categorie più ampie i vini italiani dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio i vini italiani dai prodotti contestati, quest’ultimi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.
I prodotti contestati bevande distillate; digestivi [liquori e spiriti]; liquori includono quali categorie più ampie o si sovrappongono alla grappa di uva dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio la grappa di uva dai prodotti contestati, quest’ultimi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.
I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.
· I prodotti contestati acquaviti; assenzio; amari [liquori]; aperitivi; anice [liquore]; bevande energetiche alcoliche; cocktails; gin [acquavite]; rum; sidro; vodka sono inclusi nelle bevande alcoliche, ovvero i prodotti inerenti i servizi di vendita al dettaglio relativi a bevande alcoliche nella Classe 35 del marchio anteriore.
· I prodotti contestati essenze alcoliche; estratti alcoolici; preparati alcolici per fare bevande sono inclusi nei preparati per bevande alcoliche, ovvero i prodotti inerenti i servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche nella Classe 35 del marchio anteriore.
Pertanto, i prodotti contestati e i sopracitati servizi di vendita al dettaglio dell’opponente sono da considerarsi simili.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico quanto a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (ad esempio, essenze alcoliche; estratti alcoolici sono destinati tanto ad operatori economici attivi nella produzione di bevande alcoliche quanto a soggetti privati, interessati alla preparazione di cocktail e alcolici fatti in casa, si vedano 27/09/2024, R 785/2024-4 & R 802/2024-4, Brera PREMIUM ITALIAN GIN (fig.) / ELISIR DI BRERA et al., § 60 e 22/11/2024, R 953/2024-4, LAMIA / LAMIA, § 41).
Poiché il pubblico generale tende maggiormente a confondersi, l’esame si svolgerà su questo presupposto.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
ANSELMA | ANSELMO |
| Marchio anteriore | Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Una parte del pubblico, come quello di lingua italiana e spagnola, percepirà i marchi a raffronto come, rispettivamente la variante maschile e femminile dello stesso nome proprio di persona. Pertanto, non può essere escluso che tale parte di pubblico potrebbe associarli a persone differenti, ovvero un soggetto maschile di nome “ANSELMO” ed uno femminile di nome “ANSELMA”. Questo potrebbe determinare una differenza concettuale tra i segni e incidere potenzialmente sull’esito dell’opposizione.
Tuttavia, vi è una parte significativa del pubblico rilevante, che include una parte sostanziale del pubblico di lingua polacca e tedesca, che non percepirà tali elementi come dei nomi propri, stante la rarità degli stessi nei territori di riferimento. Pertanto, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno concentrare il confronto dei segni su tale parte del pubblico, la quale percepirà i segni in disputa come parole di fantasia dotate di un normale livello di distintività.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere “ANSELM*”. Tuttavia, essi differiscono nelle loro lettere finali, “******A” nel marchio anteriore e “******O” nel segno contestato.
I segni hanno lo stesso numero di lettere e coincidono in sei delle loro sette lettere, tutte posizione nella loro parte iniziale. Si rammenta che I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (25/03/2009, T‑109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T‑412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T‑176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.
Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente molto simili.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente sostiene che il suo marchio sia da considerarsi “forte”, perché privo di significato in relazione ai prodotti e servizi de quibus. Occorre ricordare, tuttavia, che un marchio non ha un grado di carattere distintivo più elevato solo per l’assenza di un nesso concettuale tra il marchio stesso e i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C‑379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T‑28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). È prassi dell’Ufficio considerare che un marchio anteriore abbia un grado di carattere distintivo intrinseco normale, se non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo). Un grado più elevato di carattere distintivo solo può essere stabilito se sono presentate prove adeguate che ne dimostrino l’acquisizione in seguito all’uso del marchio.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti e i servizi sono identici o simili e sono destinati al grande pubblico, il cui grado di attenzione è medio. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo normale. I segni sono visivamente e foneticamente molto simili mentre l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini della presente comparazione.
Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Considerato che i segni coincidono in sei delle loro lettere iniziali, esiste un concreto pericolo che il pubblico di riferimento possa confonderli al momento dell’acquisto dei relativi prodotti e servizi.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 18 449 140 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Poiché il diritto anteriore, marchio dell’Unione europea No 18 449 140, porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Divisione d’Opposizione






