RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA – art. 121 Codice Proprietà Industriale

RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
art. 121 Codice Proprietà Industriale

1. L’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale (1).

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’ articolo 144 , il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte (2).

3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.

(1) Comma modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successivamente modificato dall’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016