RINVIO – art. 81 BIS Codice Proprietà Industriale

RINVIO
art. 81 Bis Codice Proprietà Industriale

1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016