Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l’origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l’esame.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2022
BOTTI & FERRARI S.p.A.
Via Cappellini, 11
I-20124 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018710527
Vostro riferimento: TAU003MUE
Marchio: AUTOTECNICA MOTORI
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l.
Via Augusto Bernardi, 3
I-26041 Casalmaggiore (CR)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12: Motori per veicoli.
Classe 37: Manutenzione e riparazione.
Classe 42: Servizi di progettazione di motori.
L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
• il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: tecnica motoristica applicata all’automobile.
• il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio
è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che
seguono (estratti in data 08/08/2022):
https://www.treccani.it/vocabolario/auto1/
https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/
https://www.treccani.it/vocabolario/motore/
Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI»
semplicemente come un’indicazione non distintiva che i motori per veicoli
rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica
automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicai in classe
37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i
suddetti motori.
• Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non
rende il segno distintivo.
• Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e
servizi.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare
osservazioni in data 23/09/2022. L’Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due
mesi di tempo, fino all’ 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta
al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della
domanda.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
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per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione.