RIFIUTO MARCHIO EUROPEO con Indicazione Geografica Protetta – Alicante 27-02-2023
Il marchio non supera l’esame contiene il termine “CREMONESE” che evoca la indicazione geografica protetta (IGP) ‘Salame Cremona’ protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/02/2023
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Fascicolo nº: *********************
Vostro riferimento: MUE-4276
Marchio: U.S. CREMONESE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ******************
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I. Sintesi dei fatti
In data 19/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Carne.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- il segno «U.S. CREMONESE» contiene il termine «CREMONESE» che evoca la
indicazione geografica protetta (IGP) ‘Salame Cremona’ (PGI-IT-0265), protetta a
norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012. - Poiché la domanda copre, tra l’altro ‘carne’ (classe 29), tale dicitura comprende
salami che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica evocata nel
marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
di marchio dell’Unione europea n. 018807682 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 29 Carne.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29 Pesce; Pollame; Selvaggina; Estratti di carne; Conserve di frutta; Ortaggi in
conserva; Ortaggi preparati; Gelatine commestibili; Gelatine vegetali; Gelatine
di frutta; Marmellate; Composti; Uova; Latte; Succedanei del latte; Bevande al
latte, nelle quali predomina il latte; Formaggi; Oli commestibili; Grassi
commestibili; Patatine fritte; Patatine sotto forma di snack; Patate chips;
Chips di verdure; Anacardi salati.
Classe 30 Chips al mais; Caffè; Tè; Cacao; Succedanei del cacao; Succedanei del
caffè; Riso; Tapioca; Sago; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile;
Farine vegetali; Miscele di farina; Farina di cereali; Cereali; Pane; Pasticceria;
Pasticceria surgelata; Pasticceria salata; Confetteria; Gelati; Zucchero; Miele;
Melassa; Sciroppo di melassa; Lievito; Sale; Senape; Aceto; Salse; Salse
[condimenti]; Spezie; Ghiaccio; Ghiaccio commestibile; Cioccolato; Pasticcini
al cioccolato; Biscotti al cioccolato; Caramelle al cioccolato; Confetteria al
cioccolato; Tavolette di cioccolato; Nocciole rivestite di cioccolato; Pasticceria
al cioccolato; Dolci al cioccolato; Dolci di cioccolata; Uova di cioccolato;
Biscotti salati; Cracker salati; Biscotti wafer salati; Biscottini; Biscotti;
Cioccolatini; Caramelle; Dolciumi; Dolciumi (caramelle).
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.