Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la casse 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/12/2022
Studio G. CASCELLA
Giuseppe Cascella
Corso Matteotti, 30
I-84015 Nocera Superiore (SA)
ITALIA
Fascicolo nº: 018709003
Vostro riferimento:
Marchio: MAISON ADORABLE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Francesco CARILLO
vico Poesia, 16
I-80047 San Giuseppe Vesuviano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE
PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI
ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE;
ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classa 24 ‘Tessuti per biancheria
intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile’ . L’elenco dei
prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti:
Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa;
Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non
tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina;
Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli
tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO
IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI
PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In
questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il
significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725
https://www.cnrtl.fr/definition/adorable
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE»
semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che
i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa
molto bella ed accogliente mediante l’acquisto dei prodotti del richiedente.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:
- Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere
raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da
prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da
qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere;
Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto;
Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
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non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all’uso
personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla
casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La
seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale,
quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere
utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.
(Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da
letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA
LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
(BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
(BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
(BIANCHERIA DA TAVOLA). - L’Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla
dicitura ‘MAISON ADORABLE’ una funzione elogiativa dei prodotti riferibili
al termine ‘maison’. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e
cucina possono essere utilizzati i diversi luoghi quali ospedali, ristoranti
ecc.. L’affermazione dell’Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere
utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno.
Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di
colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente “adorable”.
L’obiezione per come formulata, non è corretta. L’Ufficio ha generalizzato
la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie.
Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui
disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È
chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un
giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la
grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d’accordo nel ritenerla una
‘MAISON ADORABLE’.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 21).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di
specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo
complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli
elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l’esame del segno è stata condotta
non solo ed esclusivamente sul significato del termine ‘MAISON’ , bensi sulla dicitura
‘MAISON ADORABLE’.
L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini francesi, “MAISON”
e “ADORABLE”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico
francese.
Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell’Unione.
Quest’ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa
adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario
riportati dall’Ufficio, dove la dicitura è citata.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza
necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli
del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme.
L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi
significati/l’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’
adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito
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come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono
questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario
come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per
consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti
del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live
richly, EU:T:2005:325, § 84).
Un marchio denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora indichi
quantomeno in uno dei sui significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei
prodotto e/o servizi.
Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il
pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di
lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “MAISON ADORABLE” non può che essere
considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una
dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra
indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i
prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed
accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola;
biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo
punto), il segno in questione indica per l’appunto che i prodotti contraddistinti sono
veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole.
La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire
bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di
riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine
commerciale del prodotto.
L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali
diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in
questione.
Il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto
e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente
riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l’Ufficio può trattare
globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a
categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324,
§ 47).
Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da
applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione, in quanto tutti i prodotti
obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto
affermato dal richiedente.
A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i
seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili
in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili
di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti)
sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L’Ufficio
contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini,
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copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l’argomento in relazione ai
rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA
DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
(BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
(BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA
DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non
riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti
quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione
l’Ufficio non condivide l’opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo
di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le
abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi,
ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico.
Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in
strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti
propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal
richiedente. Ad avviso dell’Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti
nel caso di specie.
Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.
Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di
carattere distintivo.
Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine
imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di
familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi.
Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709003 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA);
BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
(BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
(BIANCHERIA DA TAVOLA).
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La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI
A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE.
Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti;
Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli
di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti;
Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa
[pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature;
Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni;
Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole;
Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti];
Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
[indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti;
Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte
lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa
[abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta
[foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere;
Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti
da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia;
Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti];
Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande;
Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka;
Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho;
Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al
tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno;
Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per
lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi;
Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole
[pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute
[indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere
parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature].
Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al
dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di
annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento
e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo
di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d’articoli
sportivi; Gestione di un’impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi
di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti
vendita all’ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli
per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di
vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio
in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda;
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Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al
dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti;
Servizi di vendita al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Marketing;
Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi
di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e
marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite;
Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza
aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di
franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all’ingrosso
in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete
informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di
vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio
online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento;
Servizi di vendita all’ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio
inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti
di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all’ingrosso relativi a pellicce
sintetiche; Servizi all’ingrosso in relazione a valigie; Servizi all’ingrosso in
relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per
lo sport; Servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza
dell’uomo; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione;
Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi al dettaglio in
relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione a gioielleria;
Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad
accessori per la bellezza dell’uomo.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione.